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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7003/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I Stoppini convennero in giudizio gli Olivieri-Subissati per opere di sopraelevazione eseguite dai primi, che avrebbero determinato una comunione forzosa del muro di confine, l'occlusione e la modifica di aperture e l'alterazione dell'armonia architettonica di un immobile vincolato (provvedimento ministeriale 30/08/1974). Chiesero il ripristino della situazione ante interventi o, in subordine, il risarcimento dei danni. Dopo diversi gradi di giudizio e una cassazione con rinvio (Cass. n. 26016/2010) la Corte di appello di Bologna, sulla base di una c.t.u. integrativa, concluse che il ripristino (demolizione e ricostruzione delle due falde circa 30 cm più in basso e riapertura della luce originaria) era tecnicamente realizzabile e ordinò il ripristino a cura e spese degli Olivieri-Subissati. Questi ultimi hanno impugnato in cassazione contestando, tra l'altro, la violazione delle regole sul thema decidendum e la corretta applicazione della precedente pronuncia di questa Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso degli Olivieri-Subissati. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a presunte violazioni degli artt. 112 e 394 c.p.c. e all'erroneo svolgimento del thema probandum, confermando che la Corte di rinvio era competente a disporre una nuova c.t.u. per verificare la possibilità tecnica del ripristino e che, all'esito, il ripristino risultava realizzabile in condizioni di sicurezza. Ha inoltre affermato che le opere lecite eseguite successivamente dagli Stoppini non incidono sulla persistenza dell'illegittimità delle opere altrui né precludono la tutela ripristinatoria; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in euro 5.200,00) e al versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 872

    Prevede la possibilità di ottenere la riduzione in pristino o, in alternativa, il risarcimento del danno; nel caso di specie la Corte ha ribadito la prevalenza della tutela ripristinatoria per gli edifici vincolati salvo l'effettiva impossibilità tecnica.

  • Codice Civile, art. 877

    Disciplina i rapporti relativi al muro comune; è stata invocata per contestare la costituzione di una comunione forzosa del muro di confine a seguito delle opere.

  • Codice Civile, art. 879

    Stabilisce tutele speciali per gli edifici di interesse storico-artistico; la Corte ha interpretato tale norma nel senso che la tutela ripristinatoria è non commutabile dal giudice se non nei casi di irreversibilità o di rinuncia dei titolari.

  • D.M. LL.PP. 24 gennaio 1986, n. 342800

    Richiamato con riferimento alla normativa tecnica (anche antisismica) che incide sulla valutazione della fattibilità tecnica degli interventi di ripristino; la Corte ha ritenuto necessario valutare la conformità tecnica prima di escludere la riduzione in pristino.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 comma 1, n. 4

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; è stato il capo invocato dai ricorrenti per dedurre violazioni procedurali nella sentenza di rinvio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 comma 1, n. 5

    Consente il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo; invocato dai ricorrenti senza successo.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Regola i limiti della decisione del giudice in relazione al petitum; i ricorrenti contestavano che la Corte di rinvio avesse oltrepassato tali limiti, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione tecnica ordinata rientrasse nel thema decidendum.

  • Codice di Procedura Civile, art. 394

    Regola la limitazione del tema della decisione in caso di rinvio; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché il rinvio richiedeva l'accertamento tecnico sulla possibilità di ripristino.

  • Codice di Procedura Civile, art. 612

    Prevede modalità di esecuzione forzata per obblighi di fare; la Corte ha osservato che eventuali difficoltà tecniche nell'esecuzione possono essere affrontate in sede di esecuzione forzata, non come motivo per negare il diritto sostanziale al ripristino.

  • Codice di Procedura Civile, art. 378

    Consente depositi di memorie durante il giudizio di Cassazione; nel procedimento sono state depositate memorie da entrambe le parti.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Regola il contributo unificato; la Corte ha ordinato che i ricorrenti versino l'eventuale ulteriore somma prevista, qualora dovuta.

Massime di principio

  • Se l'opera illegittima interessa un edificio vincolato (art. 879 c.c.), la tutela ripristinatoria è primaria e non può essere sostituita con il solo risarcimento salvo che il ripristino sia tecnicamente impossibile o i titolari rinuncino alla tutela demolitoria.
  • Il giudice di merito può disporre una c.t.u. integrativa in sede di rinvio per accertare l'effettiva fattibilità tecnica del ripristino; tale accertamento è determinante per la decisione sulla tutela ripristinatoria.
  • Opere legittime successivamente eseguite dalla parte danneggiata non estinguono automaticamente il diritto al ripristino delle opere illegittime altrui: la valutazione deve essere fatta rispetto alla situazione al momento della decisione e alla concreta possibilità tecnica di ripristino.
  • Eventuali difficoltà o rischi legati all'esecuzione materiale del ripristino (problemi esecutivi, rischio per la stabilità) possono essere affrontati in sede di esecuzione forzata (art. 612 c.p.c.), ma non costituiscono di per sé valido motivo per negare la tutela sostanziale se il ripristino è realizzabile.
  • Il thema decidendum/petitum vincola il giudice; tuttavia, quando la domanda principale chiede il ripristino subordinato all'accertamento tecnico della sua fattibilità, il giudice deve valutare tale questione e può legittimamente ordinare valutazioni peritali integrative.

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