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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7048/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato al concessionario (ETR/Equitalia Sud) una sanzione ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, per aver effettuato un rimborso in favore della società Plastic s.n.c. (anno 1997, importo € 275.961,04) senza aver eseguito il riversamento di tale importo all'Amministrazione e senza aver adeguatamente verificato i requisiti di legittimazione e la sussistenza/validità della garanzia fidejussoria richiesti dall'art. 38-bis, commi quarto e quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Nei gradi di merito il concessionario sostenne di aver eseguito i controlli previsti (anche alla luce della circolare n. 146/E del 10 giugno 1998) e che l'omesso recupero fosse dovuto a un errore del Centro Servizi dell'Amministrazione; l'Agenzia impugnò in Cassazione per falsa applicazione delle norme richiamate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia inammissibile perché, secondo la Corte, la censura proposta si traduceva in una richiesta di riesame dei fatti e delle valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito (valutazione tipica del giudizio di merito e non del giudizio di legittimità). Pertanto la Corte non è entrata nel merito della ricostruzione dei controlli svolti dal concessionario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.400,00 oltre € 200,00 per rimborso forfetario; non è stata applicata la sanzione del doppio del contributo unificato prevista per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 47 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Norma invocata dall'Amministrazione per sanzionare il concessionario per omissioni nella procedura di riscossione/riversamento; la Corte non ha valutato la fondatezza della sanzione poiché ha ritenuto che la censura mirasse a riesaminare fatti e valutazioni di merito.

  • art. 38-bis, commi quarto e quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Prevede obblighi di verifica, in particolare sulla validità della garanzia fidejussoria e sui requisiti quando il richiedente è una società commerciale; nei gradi di merito i giudici hanno ritenuto che il concessionario avesse adempiuto ai controlli richiesti, ma la Cassazione non ha pronunciato una propria interpretazione sostanziale della norma, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.

  • Circolare n. 146/E del 10 giugno 1998

    Riferimento operativo che i giudici di merito hanno ritenuto applicabile anche in materia di imposte dirette e che avrebbe indicato gli adempimenti di controllo di competenza del concessionario; il merito ha ritenuto che il concessionario avesse osservato tali indicazioni.

  • art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Norma che prevede, in determinate condizioni, l'aggravio (doppio) del contributo unificato; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicare la misura aggravata alla parte soccombente quando si tratta di un'Amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere un riesame dei fatti o una diversa valutazione delle prove già compiute dai giudici di merito: i motivi che si limitano a censurare la valutazione fattuale sono inammissibili.
  • Quando si contesta la responsabilità del concessionario per omissioni procedurali (es. mancato accertamento o mancato riversamento), è essenziale dimostrare in che cosa concretamente siano mancati i controlli richiesti o che la documentazione prodotta non fosse conforme alle prescrizioni normative o alle circolari applicabili.
  • Il concessionario deve attenersi alle circolari e alle prassi amministrative e documentarne l'osservanza: una dettagliata istruttoria interna e la prova delle verifiche effettuate (es. controllo della validità e della solvibilità del fideiussore, durata della garanzia) sono elementi decisivi in sede di merito.
  • Le controversie sulla validità o sull'adeguatezza delle garanzie fidejussorie richiedono accertamenti tecnici e valutazioni di fatto che competono ai giudici di merito; la Corte di legittimità interviene solo se viene dimostrata violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
  • In caso di soccombenza dell'Amministrazione dello Stato non è automatico l'aumento del contributo unificato: va verificata la sussistenza dei presupposti normativi per misure aggravate.

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