Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16388/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva versato l’ICI per l’anno 2009 su immobili a destinazione commerciale classificati in categoria catastale D/8, assumendo che la base imponibile fosse stata determinata in base a rendite proposte nel 2008 poi ritenute erronee. Nel 2016 la società presentava una nuova dichiarazione DOCFA con rendite sensibilmente più basse e chiedeva il rimborso dell’imposta pagata in eccesso. Il Comune respingeva l’istanza ritenendo decorso il termine di decadenza per il rimborso. La CTR, in accoglimento degli appelli dell’Agenzia e del Comune, negava il rimborso ritenendo che le rendite rettificate nel 2016 non avessero efficacia retroattiva perché l’errore originario era imputabile alla contribuente e non all’Ufficio, e che comunque il diritto al rimborso fosse decaduto. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per inammissibilità dei gravami di appello e formazione di giudicato interno su alcuni capi della decisione di primo grado; 2) violazione della disciplina catastale e impositiva, sostenendo che le rendite DOCFA del 2008 fossero solo proposte provvisorie sempre emendabili e che la rettifica del 2016 dovesse avere effetto retroattivo; 3) violazione dell’art. 1, comma 164, l. 296/2006, assumendo che il termine quinquennale per il rimborso non potesse decorrere finché l’imposta dovuta non fosse stata esattamente determinata.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le doglianze. Ha ritenuto specifici gli appelli dell’Agenzia e del Comune e insussistente il giudicato interno invocato dalla società, poiché le censure avevano investito i capi decisivi della sentenza di primo grado. Ha confermato poi il principio per cui la retroattività delle variazioni catastali è esclusa quando la nuova rendita derivi dalla correzione di un errore imputabile al contribuente e non da un errore materiale o di fatto dell’Ufficio riconosciuto dall’Amministrazione. Di conseguenza, la DOCFA del 2016 non poteva incidere sull’ICI dovuta per il 2009. Ha inoltre rilevato che la domanda di rimborso, proposta sette anni dopo il versamento, era comunque decaduta ai sensi dell’art. 1, comma 164, l. 296/2006, decorrendo il termine quinquennale dal pagamento dell’imposta, non essendo applicabile una decorrenza differita per l’asserita indeterminazione del quantum. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese in favore di Agenzia delle Entrate e Comune di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la nullità della sentenza per asserita inammissibilità degli appelli.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Il ricorso lamentava la mancata specificità degli appelli; la Corte ha ribadito che l’onere di impugnazione specifica è assolto quando l’appello colpisce i cardini della decisione impugnata, anche riproponendo le stesse argomentazioni già svolte in primo grado.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della sentenza per questioni asseritamente nuove o non devolute.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno su una statuizione non censurata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per affermare l’efficacia del giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse un capo coperto da giudicato.

  • art. 3, 10, 20 R.D.L. 652/1939

    Richiamati come norme della disciplina catastale che, secondo la ricorrente, avrebbero consentito l’emendabilità delle rendite proposte.

  • art. 56 d.P.R. 1142/1949

    Invocato dalla società in relazione alla disciplina catastale delle rendite e delle loro variazioni.

  • art. 5 d.lgs. 504/1992

    La Corte ha ribadito che la regola generale della decorrenza delle variazioni catastali dall’anno successivo all’annotazione non opera quando la modifica dipenda dalla correzione di un errore di fatto dell’Ufficio; nel caso concreto, però, l’errore era del contribuente.

  • art. 74 l. 342/2000

    Richiamato insieme alle altre norme catastali e impositive sul regime di efficacia delle variazioni di rendita.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una correzione delle rendite in coerenza con il principio di uguaglianza.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per sostenere che l’imposizione debba gravare sulla reale capacità contributiva e sull’imposta effettivamente dovuta.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al corretto esercizio dell’azione amministrativa e alla trasparenza dei criteri estimativi.

  • art. 1, comma 164, l. 296/2006

    "Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione."

    La Corte ha applicato la decadenza quinquennale dal versamento dell’imposta, rilevando che l’istanza di rimborso proposta a distanza di sette anni era tardiva; il termine non decorreva da una successiva determinazione del quantum, poiché la pretesa di rimborso si fondava su una rettifica non retroattiva.

  • art. 13 d.lgs. 504/1992

    Richiamato dal Comune nel diniego di rimborso; la Corte menziona che la disciplina successivamente applicabile è stata sostituita dall’art. 1, comma 164, l. 296/2006.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’onere di specificità dell’appello è soddisfatto quando l’impugnazione attacca i capi decisivi della sentenza di primo grado, anche se le argomentazioni ripropongono difese già svolte in primo grado; non è necessario introdurre temi del tutto nuovi.
  • Il giudicato interno si forma solo su capi o statuizioni effettivamente autonomi e non impugnati; non si produce su valutazioni meramente argomentative o ad abundantiam, prive di autonoma portata decisoria.
  • In materia catastale, la variazione della rendita ha di regola efficacia dall’anno successivo alla sua annotazione, ma la retroattività è ammessa solo quando la modifica derivi dalla correzione di un errore di fatto/materiale imputabile all’Ufficio e da questo riconosciuto; non opera invece se la rettifica serve a correggere un errore del contribuente nelle originarie dichiarazioni DOCFA.
  • Quando il contribuente chiede il rimborso di imposte versate sulla base di una propria rendita catastale poi corretta per errore a lui imputabile, il termine di decadenza per l’istanza di rimborso decorre dal versamento dell’imposta e non dalla successiva rettifica catastale.
  • La pretesa indeterminazione del quantum del tributo non impedisce la decorrenza del termine di decadenza al rimborso se la domanda si fonda su un presupposto non retroattivo e l’importo contestato era già stato pagato in base alla rendita originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.