Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27756/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società in liquidazione aveva impugnato davanti al giudice tributario estratti di ruolo, cartelle esattoriali e iscrizioni ipotecarie. In primo grado l’impugnazione era stata accolta solo in parte; in appello la decisione era stata parzialmente riformata e la società aveva proposto ricorso per cassazione con nove motivi. I motivi riguardavano, in sintesi, la pretesa omessa pronuncia sulla contestazione della conformità agli originali delle relate di notifica delle cartelle, la dedotta inammissibilità della loro produzione, l’erronea affermazione che l’omessa notifica di un atto successivo non potesse incidere sulla validità dell’atto precedente, e soprattutto il lamentato mancato assolvimento da parte dell’agente della riscossione dell’onere della prova circa l’avvenuta notifica delle cartelle, sotto diversi profili di nullità o inesistenza della notifica, nonché l’asserita insussistenza della prescrizione del diritto alla riscossione. La Corte, tuttavia, ha ritenuto decisiva la sopravvenienza dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha introdotto nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis: l’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo/cartella non validamente notificata è direttamente impugnabile solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio nei casi tipizzati dalla norma. Poiché la ricorrente non aveva allegato e dimostrato un interesse qualificato di quel tipo, la Corte ha dichiarato inammissibile l’originaria impugnazione per estratti di ruolo e cartelle.

La decisione

La Corte ha applicato lo ius superveniens introdotto dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, ritenendolo applicabile ai processi pendenti secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. Ha quindi rilevato che la parte ricorrente non aveva dedotto un interesse ad agire rientrante nei casi tipizzati dalla nuova disposizione. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo limitatamente all’impugnazione degli estratti di ruolo e delle relative cartelle esattoriali. Le spese sono state integralmente compensate e non è stata pronunciata la maggiorazione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È evocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione della conformità dei documenti prodotti agli originali.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione della conformità delle copie agli originali.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia sui motivi di contestazione delle relate di notifica.

  • art. 26, comma 5, D.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità della produzione delle relate di notifica.

  • art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973

    Richiamato nel motivo volto a contestare l’affermazione della CTR sulla non incidenza dell’omessa notifica di un atto successivo su un atto precedente.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato più volte per sostenere il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’agente della riscossione sulla notifica delle cartelle.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. 600/1973

    Richiamato in tema di inesistenza giuridica della notifica.

  • art. 8 L. 890/1982

    Richiamato in tema di regolarità della notifica a mezzo posta.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in tema di notifica a persona irreperibile o assente.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato in tema di notifiche alle persone giuridiche.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    Ha introdotto, in conversione, la modifica che ha portato all’inserimento del comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. 602/1973.

  • art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973

    L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure ... per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione

    La norma specifica e concretizza l’interesse ad agire in materia di estratto di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata, limitando la tutela immediata ai soli casi tipizzati.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la produzione documentale in cassazione dell’interesse ad agire sopravvenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato in ragione della sopravvenuta causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la cartella o il ruolo asseritamente non notificati o invalidamente notificati sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tassativamente previsti dalla legge.
  • Lo ius superveniens che introduce o specifica l’interesse ad agire si applica ai processi pendenti, perché l’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica, verificabile fino al momento della decisione.
  • Se, alla luce della disciplina sopravvenuta applicabile al processo pendente, l’impugnazione originaria non avrebbe potuto essere proposta in difetto del prescritto interesse qualificato, la sentenza va cassata senza rinvio e la domanda dichiarata inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, il pregiudizio richiesto dalla norma sopravvenuta può essere allegato anche in cassazione mediante produzione documentale, ma resta necessario che esso risulti dedotto e, se del caso, provato secondo i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.