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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27753/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di somme asseritamente dovute per lavori eseguiti per l'apertura di una strada nei pressi di una piscina comunale. La società creditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo fatturato; il comune aveva proposto opposizione, sostenendo di non aver conferito l'incarico alla società ma a una diversa ditta individuale, e contestando inoltre l'esatto adempimento e l'utilità dei lavori, anche alla luce di un sequestro dell'area di cantiere e di un'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti interrati. In appello il tribunale ha accolto l'opposizione, escludendo la prova della successione nel rapporto contrattuale e negando altresì il diritto al pagamento ex art. 2041 c.c. perché, a fronte della contestazione dell'utilitas da parte dell'ente, la società non avrebbe provato la corretta esecuzione dei lavori né l'utilità conseguita dal comune. Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla società e, con adesione del precedente titolare della ditta individuale intervenuto in causa, deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., lamentando il rigetto solo apodittico delle eccezioni di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e di novità della domanda in appello; 2) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che nelle azioni di indebito arricchimento contro la P.A. il depauperato deve provare solo il fatto oggettivo dell'arricchimento, mentre l'ente può solo eccepire e provare il c.d. arricchimento imposto, non già negare l'utilità della prestazione e far gravare sull'attore la prova di tale utilità.

La decisione

La Corte ha qualificato il controricorso adesivo del precedente titolare della ditta individuale come ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo di entrambi i ricorsi per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati riprodotti nel ricorso i motivi di appello del comune né gli atti di primo grado necessari a dimostrare la novità della domanda. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nell'azione di ingiustificato arricchimento proposta contro la pubblica amministrazione, l'attore non è onerato di provare l'utilità della prestazione, essendo sufficiente la prova del proprio depauperamento e dell'arricchimento oggettivo dell'ente; incombe semmai alla P.A. allegare e provare l'arricchimento imposto o la non consapevolezza del vantaggio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    Nell'azione di indebito arricchimento contro la P.A. rileva l'arricchimento oggettivo e non è richiesta la prova dell'utilità della prestazione; l'attore deve provare depauperamento e arricchimento, mentre l'ente può opporre solo il limite dell'arricchimento imposto.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2041 c.c. come disciplina dell'azione di arricchimento senza causa.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita/inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    Per contestare l'ammissibilità dell'appello era necessario riprodurre nel ricorso i motivi di gravame in modo essenziale e autosufficiente.

  • art. 345 c.p.c.

    La dedotta novità della domanda in appello richiedeva la riproduzione degli scritti difensivi di primo grado per consentire il controllo sulla violazione del divieto di nova.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'onere di specificità e autosufficienza impone di trascrivere o indicare puntualmente atti e documenti rilevanti, compresi i motivi di appello e gli atti di primo grado su cui si fonda la censura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come modalità di trattazione camerale del ricorso.

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato per l'intervento volontario del precedente titolare della ditta individuale.

  • art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Richiamato nel decreto ingiuntivo per gli interessi richiesti sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Nell'azione di indebito arricchimento proposta nei confronti della pubblica amministrazione, il presupposto decisivo è l'arricchimento oggettivo dell'ente, non il suo previo riconoscimento soggettivo dell'utilità della prestazione.
  • L'attore che agisce ex art. 2041 c.c. contro la P.A. deve provare il proprio depauperamento e l'arricchimento altrui; non gli incombe la prova specifica dell'utilitas della prestazione né, di regola, la prova della sua regolare esecuzione quando la prestazione sia pacificamente avvenuta.
  • La pubblica amministrazione, per paralizzare l'azione di arricchimento, deve allegare e provare che l'arricchimento era imposto o comunque non consapevole, così da escludere la ripetibilità dell'utilità conseguita.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci errori sul contenuto dell'appello o sulla novità delle domande, il principio di autosufficienza richiede la trascrizione essenziale dei motivi di gravame e degli atti di primo grado pertinenti, senza che la Corte debba ricercarli autonomamente negli atti.
  • La censura di violazione dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 345 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non mette la Corte in condizione di verificare, dal solo ricorso, la specificità dell'appello o la novità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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