Cassazione Civile, Ordinanza n. 27751/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per effetto dell'adesione del ricorrente alla definizione ex L. n. 130 del 2022 e della conseguente rinuncia al ricorso. Ha inoltre precisato che le spese restano regolate per legge a carico delle parti e che, nei casi di estinzione del giudizio, non va resa alcuna attestazione ai fini del raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato memoria e documentazione attestando di avere aderito alla definizione prevista dalla L. n. 130 del 2022 e di voler rinunciare al ricorso già proposto. La Corte ha rilevato che la sopravvenuta definizione legislativa della controversia rendeva inutile la prosecuzione del processo, perché l'estinzione discende direttamente dalla volontà di legge correlata all'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
L'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge rende inutile la prosecuzione del giudizio e ne determina l'estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di estinzione del giudizio, non va resa attestazione ai fini del raddoppio del contributo unificato nei casi di esclusione in radice.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata sopravvenuta e rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto perché la sopravvenuta regolamentazione normativa rende superflua la decisione nel merito.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata non richiede l'esame dei fatti di causa né dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio, la disciplina sulle spese e sugli effetti fiscali del processo segue la regola legale richiamata dalla Corte, senza necessità di ulteriori statuizioni sul raddoppio del contributo unificato.
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