Cassazione Civile, Ordinanza n. 27755/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società fornitrice aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, chiedendo che l'intero credito di euro 871.616,24 fosse riconosciuto in prededuzione. Il Tribunale aveva invece ammesso in prededuzione solo euro 208.487,02 e collocato il residuo in chirografo, ritenendo che la prededuzione prevista dalla normativa speciale spettasse soltanto ai crediti relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, da intendersi in senso restrittivo e riferiti al ciclo del cosiddetto primo acciaio. La ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, 53 d.lgs. 270/1999 e 12 preleggi, sostenendo che l'interpretazione del Tribunale fosse troppo restrittiva e irragionevole, perché escluderebbe reparti dello stabilimento essenziali al ciclo integrale, comprese le aree a freddo; con il secondo ha dedotto nullità del decreto per omessa o apparente motivazione, lamentando che il giudice non avesse confutato la tesi, supportata da perizia di parte, secondo cui il concetto di essenzialità degli impianti doveva estendersi sino all'attività di raffinazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché il Tribunale si era conformato a un orientamento già consolidato della Cassazione secondo cui la prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, norma eccezionale e di stretta interpretazione, spetta solo per le prestazioni necessarie alla continuità degli impianti essenziali del ciclo del primo acciaio. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il decreto impugnato conteneva una motivazione effettiva, concisa ma sufficiente, idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi e a far comprendere perché le prestazioni oggetto del credito non fossero riferibili al ciclo produttivo a caldo. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003
È norma eccezionale e di stretta interpretazione; la prededuzione per crediti anteriori spetta solo se ricorrono tutti i presupposti indicati dalla disposizione e solo per prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali, intesi in senso restrittivo e legati al ciclo del primo acciaio.
Richiamato dalla ricorrente come parametro normativo della disciplina dell'amministrazione straordinaria; non se ne ricava una autonoma interpretazione decisiva oltre al rinvio al sistema speciale.
art. 12 preleggi
Invocato per l'interpretazione letterale e logica della norma speciale; la Corte non accoglie la tesi estensiva della ricorrente.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione mancante o apparente non sussiste quando il provvedimento espone, sia pure sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Per la validità della sentenza non è necessario esaminare tutte le argomentazioni delle parti; è sufficiente che il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento in modo da rendere comprensibile la ratio decidendi.
È evocato come principio generale derogato dalla prededuzione; proprio per questo la norma speciale va interpretata restrittivamente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina speciale che riconosce la prededuzione ai crediti anteriori in una procedura di amministrazione straordinaria ha natura eccezionale e, in quanto deroga alla par condicio creditorum e al principio di responsabilità patrimoniale generale, non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Quando la prededuzione è collegata alle prestazioni necessarie alla continuità di impianti produttivi essenziali, l'espressione va letta restrittivamente e riferita al ciclo produttivo propriamente considerato, sulla base dell'accertamento in fatto della struttura produttiva concreta.
- In presenza di un orientamento di legittimità già consolidato, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una diversa interpretazione della norma senza apportare argomenti nuovi è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
- La motivazione è solo apparente quando il provvedimento non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non vi è invece nullità se il decreto espone, anche sinteticamente, gli elementi fattuali e giuridici posti a base della decisione e rende intelligibile la ratio decidendi.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente tutte le allegazioni difensive delle parti, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga il fondamento della decisione e l'implicito rigetto delle tesi incompatibili.
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