Cassazione Civile, Ordinanza n. 27757/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento di rilevante importo, relativa a un avviso di accertamento. Il destinatario sosteneva di avere ritirato presso la casa comunale una copia dell'avviso recante una certa data, mentre l'amministrazione, nel giudizio instaurato contro la cartella, aveva prodotto prima una fotocopia dell'avviso con data diversa e poi lo stesso documento con una correzione manoscritta della data e con relata di notifica dell'ufficiale giudiziario. L'interessato propose querela di falso per far dichiarare falsi sia i documenti prodotti dall'amministrazione rispetto a quello ritirato, sia la relata di notifica con cui si attestava l'avvenuto espletamento delle formalità ex artt. 139 e 140 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 2714 c.c. e 18 d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto certificare la conformità della copia notificata all'originale e che le alterazioni della data avrebbero fatto venir meno la genuinità dell'atto. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2700 c.c. e 140 c.p.c., assumendo la falsità ideologica della relata perché la stessa avrebbe attestato il compimento di tutte le formalità della notifica in una data in cui la raccomandata sarebbe stata invece spedita solo successivamente. La Corte di merito aveva già rigettato la querela di falso, ritenendo le discrasie fra i documenti mere difformità non decisive, e la Cassazione è stata investita del controllo di legittimità su tali due censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'ufficiale giudiziario non è tenuto a certificare la conformità intrinseca della copia notificata all'originale né la corrispondenza tra i due documenti, sicché la dedotta discordanza riguarda il piano della copia ricevuta dal destinatario e non integra falsità della relata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito aveva accertato che la relata attestava soltanto accesso e deposito presso la casa comunale, mentre la raccomandata costituiva formalità successiva e risultava annotata in calce, fuori dal corpo della relazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 137 c.p.c.
Richiamato per escludere che l'ufficiale giudiziario debba attestare la conformità intrinseca della copia notificata all'originale.
art. 140 c.p.c.
La notifica ex art. 140 c.p.c. si compone di deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e successiva notizia mediante raccomandata; quest'ultima è attività successiva rispetto alla relata.
art. 148 c.p.c.
La relazione di notificazione è apposta in calce all'originale e alla copia depositata, e per sua natura non incorpora gli estremi della successiva raccomandata.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata della relata riguarda quanto l'ufficiale giudiziario attesta come compiuto, non anche la verità intrinseca del contenuto dell'atto notificato.
art. 2714 c.c.
Richiamato nel motivo, ma ritenuto inconferente rispetto alla pretesa di far certificare all'ufficiale giudiziario la conformità della copia all'originale.
art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato nel motivo, senza che la Corte vi riconosca un obbligo dell'ufficiale giudiziario di attestazione della conformità intrinseca del documento notificato.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, la fede privilegiata della relata copre le attività effettivamente compiute e attestata regolarità formale dell'operazione, ma non si estende alla verità intrinseca o alla completezza dell'atto ricevuto né alla sua corrispondenza sostanziale all'originale.
- Quando vi sia discordanza tra la copia notificata al destinatario e l'originale prodotto dal notificante, il destinatario può fare affidamento sulla copia ricevuta, che costituisce il documento rilevante per la sua difesa; non è necessario impugnare per falso la relata se la doglianza riguarda la difformità del contenuto dell'atto.
- La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona attraverso una sequenza di attività distinte: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e successiva comunicazione per raccomandata; gli estremi della raccomandata, essendo relativi a un adempimento successivo, non devono necessariamente comparire nel corpo della relata di notificazione.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata ma prospetta una diversa ricostruzione del fatto non decisiva o un profilo non esaminato dal giudice di merito.
- L'ufficiale giudiziario non è tenuto a effettuare un controllo intrinseco sull'atto da notificare né a garantirne la conformità sostanziale all'originale; il suo compito è attestare le attività di notificazione svolte secondo la legge.
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