Cassazione Civile, Ordinanza n. 27752/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
Una società cessionaria di crediti di fornitori aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un'azienda ospedaliera per fatture relative a forniture di medicinali, assistenza sanitaria, acqua ed energia elettrica. L'azienda aveva proposto opposizione e il Tribunale aveva revocato il decreto, rigettando anche la domanda subordinata di indebito arricchimento. In appello, la Corte territoriale ha accolto parzialmente il gravame della cessionaria limitatamente a una fattura relativa alla somministrazione di energia elettrica, riconoscendo i presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c. e condannando l'azienda al pagamento di euro 346.340,81 oltre interessi e spese. L'azienda ospedaliera ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c. e 24 Cost., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe correttamente applicato l'onere della prova e avrebbe trascurato la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, da parte sua, della fornitura di energia elettrica per il periodo marzo/novembre 2009; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre individuato nell'integrale pagamento della fornitura di energia elettrica nel medesimo periodo. La ricorrente sosteneva inoltre che la somma richiesta fosse una duplicazione di importi già corrisposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha osservato che la sentenza impugnata, pur sinteticamente, aveva tenuto conto delle contestazioni dell'azienda ospedaliera, richiamando un 'residuo dello storno effettuato da Edison Energia a seguito di contestazione', e aveva quindi escluso l'esistenza di un pagamento integrale idoneo a escludere il credito azionato. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'onere della prova da parte del giudice d'appello: la cessionaria aveva provato il credito e l'azienda non aveva idoneamente contestato né l'esistenza del rapporto né la cessione del credito, limitandosi a sostenere che la fattura rappresentasse il residuo di somme già stornate. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'omesso esame del fatto storico, poiché il pagamento/storno era stato comunque considerato dal giudice di merito; per il resto, la censura mirava inammissibilmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'azione di indebito arricchimento accolta in appello in relazione alla fattura per energia elettrica; la Corte di cassazione non ne mette in discussione i presupposti, ma si limita a verificare la correttezza della motivazione sul credito e sul pagamento
richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ritiene che il giudice di merito lo abbia correttamente applicato, avendo la cessionaria provato il credito e non essendo stata fornita una contestazione idonea del pagamento integrale
invocato dalla ricorrente, ma la censura è respinta perché la Corte d'appello ha effettivamente esaminato la questione del pagamento/storno
invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Cassazione esclude che vi sia stata violazione, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile nei limiti dedotti
invocato dalla ricorrente per asserito cattivo governo delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che la censura in realtà mira a una rivalutazione del merito, non consentita
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisi violazioni autonome rispetto alle censure processuali e probatorie
art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.
usato come parametro del primo motivo per dedotta violazione di legge
art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.
usato come parametro del primo motivo per dedotta nullità della sentenza
art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.
usato come parametro del secondo motivo; la Corte esclude l'omesso esame di un fatto decisivo e rileva che la censura tende al riesame del merito
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012
citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure sulla violazione di legge o sul vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto storico risulti comunque considerato, anche sinteticamente, nella motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di riparto dell'onere della prova, chi agisce per il pagamento deve provare il credito azionato; il debitore che invochi l'avvenuto pagamento deve allegare e dimostrare in modo idoneo l'estinzione dell'obbligazione, non essendo sufficiente una contestazione meramente assertiva o non decisiva.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una diversa lettura delle prove già apprezzate dal giudice di merito, salvo i limiti strettissimi della dedotta violazione di regole legali di valutazione.
- Quando la motivazione d'appello dà conto, sia pure in forma concisa, della questione del pagamento o dello storno e ne trae una conclusione di residuo ancora dovuto, non sussiste nullità per motivazione apparente né omesso esame del fatto.
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