Cassazione Civile, Ordinanza n. 27754/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Gli acquirenti avevano comprato un immobile dalla società venditrice chiedendo, in sede di rogito, l'applicazione dei benefici fiscali "prima casa". Sostenevano che la venditrice, durante le trattative, avesse assicurato la spettanza dell'agevolazione, anche indicando al notaio una superficie utile inferiore al limite previsto per gli immobili di lusso. In seguito l'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di liquidazione e sanzioni, ritenendo invece l'immobile di superficie complessiva pari a 313 mq e quindi non agevolabile; i ricorsi tributari erano stati respinti. Gli acquirenti avevano allora chiesto al giudice civile il risarcimento del danno corrispondente ai maggiori tributi e sanzioni pagati. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione escludendo che i maggiori tributi fossero danno conseguenza della condotta della venditrice, poiché l'esclusione dell'agevolazione derivava dalle caratteristiche oggettive dell'immobile. Con il ricorso per cassazione gli acquirenti denunciavano: 1) violazione dell'art. 1337 c.c., sostenendo che la corte territoriale non aveva valorizzato la conoscenza della venditrice circa l'interesse degli acquirenti all'agevolazione, l'erronea misurazione dei metri quadri e il ruolo della venditrice nel complesso societario/costruttivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che essi avevano scelto proprio quell'immobile perché assicurato come agevolabile "prima casa" e preferito ad altre soluzioni meno convenienti fiscalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i due motivi, esaminati congiuntamente, fossero inammissibili perché i ricorrenti non avevano assolto l'onere di indicare, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., il contenuto specifico degli atti e dei comportamenti processuali della controparte da cui desumere la non contestazione del fatto allegato. Venendo meno il presupposto della circostanza asseritamente omessa, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non riguardava un fatto storico ma una mera allegazione di parte. Di riflesso, anche la censura di violazione di legge fondata su quel medesimo presupposto fattuale è stata dichiarata inammissibile, poiché avrebbe richiesto un'indagine di merito preclusa in sede di legittimità. Sono state compensate le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è invocato come base della responsabilità precontrattuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché priva di un valido supporto fattuale accertato nel merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso per violazione di legge non è scrutinabile quando poggia su un presupposto di fatto non accertato e non deducibile per mancata ammissibilità della censura fattuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non può riguardare una mera allegazione di parte, ma deve investire un fatto storico decisivo realmente omesso dal giudice di merito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente la sede processuale e il contenuto degli atti su cui si fonda la dedotta non contestazione, pena l'inammissibilità
la non contestazione del fatto deve poter essere verificata attraverso la puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo fondato sulla non contestazione deve indicare con precisione gli atti processuali e il loro contenuto, al fine di consentire il controllo sulla reale contestazione o meno del fatto.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non riguarda un fatto storico, ma una mera allegazione della parte priva di autonoma consistenza fattuale nel processo di merito.
- Un motivo di violazione di legge che presupponga un fatto non accertato dal giudice di merito è inammissibile se la ricostruzione di quel fatto richiede un nuovo giudizio di merito precluso alla Corte di cassazione.
- Il danno risarcibile non può essere affermato in astratto, ma deve costituire conseguenza giuridicamente rilevante della condotta dedotta; se la perdita economica discende da caratteristiche oggettive del bene e non dalla condotta contestata, la domanda risarcitoria non può essere accolta su quel presupposto.
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