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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05005/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una candidata, risultata seconda in una graduatoria concorsuale per un posto a tempo indeterminato categoria D3 bandito da un altro ente dello stesso comparto, che chiedeva di essere assunta presso la camera di commercio mediante scorrimento di quella graduatoria, sostenendo che vi fosse stata una determinazione, anche implicita o per comportamento concludente, dell'amministrazione a coprire il posto vacante con tale modalità e che fosse intervenuta l'intesa richiesta per utilizzare la graduatoria approvata da un ente diverso. In via consequenziale, la candidata chiedeva anche il risarcimento del danno da ritardata assunzione. La corte d'appello aveva però ritenuto, da un lato, che l'ente non avesse mai adottato una concreta determinazione di copertura del posto tramite personale esterno, e dall'altro che non fosse provata l'intesa tra le due amministrazioni necessaria per rendere utilizzabile la graduatoria da parte di un ente diverso da quello che l'aveva formata. Nel ricorso per cassazione vengono proposti sette motivi: i primi quattro contestano la mancata riconduzione degli atti dell'ente a una volontà di scorrere la graduatoria e l'erronea lettura della disciplina sul reclutamento; il quinto denuncia una violazione processuale per avere la sentenza esaminato una questione di mancata prova dell'intesa che sarebbe stata nuova; il sesto censura l'interpretazione della normativa sull'utilizzo di graduatorie altrui; il settimo lamenta l'omesso esame della domanda risarcitoria già proposta in precedenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha applicato il principio della ragione più liquida ed ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da due autonome rationes decidendi: la mancanza di una determinazione dell'ente a coprire il posto mediante scorrimento e, soprattutto, la mancata prova dell'intesa fra le due amministrazioni necessaria per l'utilizzo della graduatoria. Poiché i motivi quinto e sesto aggredivano soltanto la seconda ratio, ma sono stati giudicati inammissibili per difetto di specificità e perché miravano a un riesame del merito e dell'interpretazione degli atti, la seconda ratio è rimasta intatta; ciò ha reso inammissibili anche i primi quattro motivi, che attaccavano solo l'altra ratio, risultando comunque la decisione insuscettibile di cassazione. Anche il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di interesse, perché la negazione del diritto all'assunzione rendeva coerente il rigetto della domanda di danno da ritardata assunzione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure ex art. 360 c.p.c. devono colpire in modo specifico la ratio decidendi censurata; non è consentito in cassazione un mero riesame del merito sotto forma di violazione di legge o nullità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; chi deduce errori processuali o l'introduzione tardiva di una questione deve trascrivere gli atti rilevanti e indicare gli elementi fattuali necessari al controllo di legittimità.

  • art. 276 c.p.c.

    La Corte richiama il principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla questione più agevole senza seguire l'ordine logico-sistematico delle questioni.

  • art. 5 d.lgs. n. 165/2001

    La censura mirava a sostenere che la volontà di procedere allo scorrimento potesse desumersi anche da comportamenti concludenti o impliciti dell'amministrazione.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    La ricorrente invocava la disciplina del reclutamento per sostenere che la scelta di coprire il posto potesse emergere anche implicitamente, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità delle censure.

  • art. 6 d.lgs. n. 165/2001

    La censura sosteneva che la programmazione del fabbisogno potesse operare anche per un solo anno e che il piano 2008 manifestasse la volontà di scorrimento.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    La ricorrente sosteneva che la delibera camerale avesse natura paritetica e fosse idonea a esprimere la volontà di scorrimento, ma la Corte non ha rivalutato il merito.

  • art. 11 c.p.a.

    La censura processuale sosteneva che la questione dell'assenso dell'ATERP sarebbe stata introdotta tardivamente nel giudizio riassunto.

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 11 c.p.a. per sostenere la preclusione alla trattazione di questioni nuove nel giudizio riassunto.

  • art. 3 l. n. 350/2003

    La norma è richiamata per il principio secondo cui l'utilizzo della graduatoria approvata da altro ente richiede un accordo fra amministrazioni; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che pretendeva di rivalutare gli atti per dimostrare tale accordo.

  • art. 1 l. n. 311/2004

    È la base normativa richiamata per affermare che la graduatoria approvata da un ente diverso è utilizzabile solo in presenza dell'intesa tra le amministrazioni.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della parte soccombente.

Massime di principio

  • In cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso deve censurare specificamente tutte le rationes; l'inammissibilità o l'infondatezza di una censura lascia intatta la decisione sulla base della ratio non colpita.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi deduce un error in procedendo o la novità di una questione deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i dati processuali necessari al controllo della Corte.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del materiale documentale o una diversa interpretazione degli atti di causa, salvo la deduzione specifica della violazione dei canoni ermeneutici o delle regole processuali pertinenti.
  • La domanda risarcitoria per ritardata assunzione presuppone il previo accertamento del diritto all'assunzione; se tale diritto è negato, la domanda di danno rimane coerentemente priva di fondamento e non può essere utilmente coltivata in cassazione senza confrontarsi con tale premessa.

Come è indicizzato

MaterieAltre ipotesi pubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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