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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05008/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza retroattiva al 31.5.2008 e inquadrati come autisti-soccorritori di area A, posizione economica A2, avevano chiesto di essere ricondotti al profilo di autista-soccorritore o autista-soccorritore senior di area B, livello B1, in base alla contrattazione collettiva integrativa del 2009 che aveva istituito un nuovo profilo professionale socio-sanitario. Sostenevano di avere sempre svolto mansioni comprendenti guida del mezzo, primo soccorso e attività amministrative e deducevano che la clausola integrativa fosse legittima perché coerente con il c.c.n.l. nazionale, oltre a denunciare una disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori del settore pubblico. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello l'aveva invece respinta ritenendo nulla la clausola integrativa per contrasto con i limiti posti dalla contrattazione nazionale e dall'art. 40 d.lgs. 165/2001. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno censurato: 1) la violazione delle clausole del c.c.n.l. EPNE 2006-2009 e dell'art. 36 Cost., assumendo che l'art. 12 del c.c.n.i. trovasse legittimazione nella contrattazione nazionale; 2) la violazione dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001, per l'asserita disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti pubblici che avevano svolto mansioni analoghe.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, dando continuità a un precedente conforme, e ha corretto la motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. La Corte ha affermato che la contrattazione integrativa del 2009 non aveva illegittimamente trasferito il profilo dall'area A all'area B, ma aveva più chiaramente definito un nuovo profilo di autista-soccorritore strutturalmente inserito nel processo socio-sanitario e collocabile nell'area B, senza violare i limiti del c.c.n.l. nazionale e dell'art. 40 d.lgs. 165/2001. Ha inoltre osservato che nel caso concreto non era in discussione uno svolgimento di mansioni superiori idoneo a fondare un automatico inquadramento nell'area superiore, e che la mera allegazione di aver svolto le stesse mansioni non bastava a ottenere il passaggio di area senza le procedure selettive previste. Le spese di legittimità sono state compensate per la formazione successiva dell'orientamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di corretto inquadramento e relativa retribuzione, ma la Corte non vi ravvisa una violazione nel caso concreto.

  • art. 40 d.lgs. 165/2001

    La contrattazione integrativa può svolgersi solo sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale; le clausole difformi sono nulle, ma nel caso concreto l'art. 12 del c.c.n.i. è interpretato in modo conforme al c.c.n.l. e quindi salvo.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001

    È richiamato come parametro di non discriminazione retributiva, ma la censura è respinta perché la vicenda non riguarda una illegittima disparità di trattamento, bensì la diversa disciplina contrattuale del profilo e del passaggio di area.

  • art. 5, commi 2 e 6, c.c.n.l. EPNE 2006/2009

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la legittimità del loro inquadramento; la Corte lo considera insieme alle altre disposizioni contrattuali, ma ne esclude una lettura che consenta il passaggio automatico di area.

  • art. 6, comma 4, c.c.n.l. EPNE 2006/2009

    Richiamato nel primo motivo come parte del sistema di classificazione; la Corte lo legge nel quadro della nuova classificazione per aree.

  • art. 8 c.c.n.l. EPNE 2006/2009

    "Gli enti, in relazione alle proprie necessità organizzative, istituiscono i profili professionali, previa contrattazione integrativa..."

    Consente l'istituzione di nuovi profili professionali tramite contrattazione integrativa, ma solo senza alterare il sistema di classificazione e nel rispetto del c.c.n.l. nazionale.

  • art. 11 c.c.n.l. EPNE 2006/2009

    È richiamato quale riferimento ai livelli economici del nuovo sistema di classificazione.

  • art. 12 c.c.n.i. 19 febbraio 2009

    È la clausola oggetto di causa; la Corte la interpreta come disposizione di individuazione di un nuovo profilo socio-sanitario nell'area B, non come trasposizione illegittima di una figura dall'area A all'area B.

  • art. 13 c.c.n.l. EPNE 2006/2009

    Disciplina gli sviluppi economici all'interno delle aree; la Corte lo distingue dai passaggi tra aree, che restano soggetti a procedure selettive.

  • art. 14 c.c.n.l. EPNE 2006/2009

    Regola i passaggi tra aree e conferma che l'accesso all'area superiore richiede procedure selettive interne e valutazione dei titoli, non scivolamenti automatici.

  • art. 22 c.c.n.l. EPNE 2006/2009

    Individua le materie demandate alla contrattazione integrativa e conferma che essa può definire i profili professionali, non effettuare illegittime trasposizioni tra aree.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di un precedente conforme, ritenuta assorbente.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 1367 c.c.

    L'interpretazione contrattuale deve privilegiare la conservazione della clausola rispetto alla soluzione che la renderebbe nulla.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la contrattazione integrativa può istituire e definire nuovi profili professionali solo entro i limiti posti dalla contrattazione nazionale e dalle regole legali sul sistema di classificazione.
  • La collocazione di un nuovo profilo in un'area superiore è legittima se riguarda una nuova professionalità descritta dalla contrattazione integrativa; non è invece consentita una trasposizione automatica di lavoratori da un'area inferiore a una superiore senza le procedure selettive previste.
  • L'interpretazione delle clausole collettive deve privilegiare, quando possibile, la soluzione che conserva la validità della disposizione e la armonizza con il sistema complessivo del c.c.n.l., invece di optare per la nullità.
  • Il mero svolgimento di mansioni analoghe o la denominazione funzionale del profilo non bastano a fondare il passaggio automatico di area in assenza delle procedure di progressione verticale previste dalla disciplina collettiva e legale.
  • Le differenze di trattamento tra lavoratori non sono di per sé illegittime se derivano da un diverso assetto contrattuale del profilo e delle procedure di inquadramento, e non da una discriminazione ingiustificata a parità di disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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