Cassazione Civile, Ordinanza n. 05008/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza retroattiva al 31.5.2008 e inquadrati come autisti-soccorritori di area A, posizione economica A2, avevano chiesto di essere ricondotti al profilo di autista-soccorritore o autista-soccorritore senior di area B, livello B1, in base alla contrattazione collettiva integrativa del 2009 che aveva istituito un nuovo profilo professionale socio-sanitario. Sostenevano di avere sempre svolto mansioni comprendenti guida del mezzo, primo soccorso e attività amministrative e deducevano che la clausola integrativa fosse legittima perché coerente con il c.c.n.l. nazionale, oltre a denunciare una disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori del settore pubblico. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello l'aveva invece respinta ritenendo nulla la clausola integrativa per contrasto con i limiti posti dalla contrattazione nazionale e dall'art. 40 d.lgs. 165/2001. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno censurato: 1) la violazione delle clausole del c.c.n.l. EPNE 2006-2009 e dell'art. 36 Cost., assumendo che l'art. 12 del c.c.n.i. trovasse legittimazione nella contrattazione nazionale; 2) la violazione dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001, per l'asserita disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti pubblici che avevano svolto mansioni analoghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, dando continuità a un precedente conforme, e ha corretto la motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. La Corte ha affermato che la contrattazione integrativa del 2009 non aveva illegittimamente trasferito il profilo dall'area A all'area B, ma aveva più chiaramente definito un nuovo profilo di autista-soccorritore strutturalmente inserito nel processo socio-sanitario e collocabile nell'area B, senza violare i limiti del c.c.n.l. nazionale e dell'art. 40 d.lgs. 165/2001. Ha inoltre osservato che nel caso concreto non era in discussione uno svolgimento di mansioni superiori idoneo a fondare un automatico inquadramento nell'area superiore, e che la mera allegazione di aver svolto le stesse mansioni non bastava a ottenere il passaggio di area senza le procedure selettive previste. Le spese di legittimità sono state compensate per la formazione successiva dell'orientamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di corretto inquadramento e relativa retribuzione, ma la Corte non vi ravvisa una violazione nel caso concreto.
La contrattazione integrativa può svolgersi solo sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale; le clausole difformi sono nulle, ma nel caso concreto l'art. 12 del c.c.n.i. è interpretato in modo conforme al c.c.n.l. e quindi salvo.
art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001
È richiamato come parametro di non discriminazione retributiva, ma la censura è respinta perché la vicenda non riguarda una illegittima disparità di trattamento, bensì la diversa disciplina contrattuale del profilo e del passaggio di area.
art. 5, commi 2 e 6, c.c.n.l. EPNE 2006/2009
Invocato dai ricorrenti per sostenere la legittimità del loro inquadramento; la Corte lo considera insieme alle altre disposizioni contrattuali, ma ne esclude una lettura che consenta il passaggio automatico di area.
art. 6, comma 4, c.c.n.l. EPNE 2006/2009
Richiamato nel primo motivo come parte del sistema di classificazione; la Corte lo legge nel quadro della nuova classificazione per aree.
art. 8 c.c.n.l. EPNE 2006/2009
"Gli enti, in relazione alle proprie necessità organizzative, istituiscono i profili professionali, previa contrattazione integrativa..."
Consente l'istituzione di nuovi profili professionali tramite contrattazione integrativa, ma solo senza alterare il sistema di classificazione e nel rispetto del c.c.n.l. nazionale.
art. 11 c.c.n.l. EPNE 2006/2009
È richiamato quale riferimento ai livelli economici del nuovo sistema di classificazione.
art. 12 c.c.n.i. 19 febbraio 2009
È la clausola oggetto di causa; la Corte la interpreta come disposizione di individuazione di un nuovo profilo socio-sanitario nell'area B, non come trasposizione illegittima di una figura dall'area A all'area B.
art. 13 c.c.n.l. EPNE 2006/2009
Disciplina gli sviluppi economici all'interno delle aree; la Corte lo distingue dai passaggi tra aree, che restano soggetti a procedure selettive.
art. 14 c.c.n.l. EPNE 2006/2009
Regola i passaggi tra aree e conferma che l'accesso all'area superiore richiede procedure selettive interne e valutazione dei titoli, non scivolamenti automatici.
art. 22 c.c.n.l. EPNE 2006/2009
Individua le materie demandate alla contrattazione integrativa e conferma che essa può definire i profili professionali, non effettuare illegittime trasposizioni tra aree.
La Corte rinvia alla motivazione di un precedente conforme, ritenuta assorbente.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.
L'interpretazione contrattuale deve privilegiare la conservazione della clausola rispetto alla soluzione che la renderebbe nulla.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la contrattazione integrativa può istituire e definire nuovi profili professionali solo entro i limiti posti dalla contrattazione nazionale e dalle regole legali sul sistema di classificazione.
- La collocazione di un nuovo profilo in un'area superiore è legittima se riguarda una nuova professionalità descritta dalla contrattazione integrativa; non è invece consentita una trasposizione automatica di lavoratori da un'area inferiore a una superiore senza le procedure selettive previste.
- L'interpretazione delle clausole collettive deve privilegiare, quando possibile, la soluzione che conserva la validità della disposizione e la armonizza con il sistema complessivo del c.c.n.l., invece di optare per la nullità.
- Il mero svolgimento di mansioni analoghe o la denominazione funzionale del profilo non bastano a fondare il passaggio automatico di area in assenza delle procedure di progressione verticale previste dalla disciplina collettiva e legale.
- Le differenze di trattamento tra lavoratori non sono di per sé illegittime se derivano da un diverso assetto contrattuale del profilo e delle procedure di inquadramento, e non da una discriminazione ingiustificata a parità di disciplina applicabile.
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