Cassazione Civile, Ordinanza n. 05027/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di tre dirigenti medici di ottenere il riconoscimento del diritto al conferimento di un incarico professionale, quantomeno di elevata professionalità, sulla base della disciplina contrattuale collettiva del comparto dirigenza medica e veterinaria e del regolamento aziendale di graduazione delle funzioni. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo che lo svolgimento di mansioni dirigenziali non fosse di per sé decisivo per ottenere l'incarico e che, nel rapporto dirigenziale, non operasse la promozione automatica ex art. 2103 c.c., essendo necessario il rispetto del procedimento selettivo e delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità di una pretesa nuova qualificazione dell'incarico dedotta in appello; 3) travisamento dell'oggetto della domanda, che riguarderebbe non mansioni superiori ma corretta ricognizione delle mansioni ai fini di inquadramento e retribuzione di posizione; 4) violazione della disciplina legislativa e contrattuale sugli incarichi dirigenziali, assumendo che dopo cinque anni di servizio vi sarebbe un diritto all'incarico; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione per avere la corte territoriale fondato il rigetto anche su valutazioni d'ufficio circa previa valutazione del dirigente e capienza del fondo, nonché, in memoria, omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il merito, non le eccezioni di rito; ha ritenuto infondato il secondo motivo, qualificando la difesa dell'azienda come mera difesa e non come eccezione nuova; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha rigettato il quarto motivo perché conforme al principio per cui, per gli incarichi della dirigenza medica, il superamento del quinquennio e la valutazione positiva non bastano, essendo necessari posti disponibili, assetto organizzativo, copertura finanziaria e selezione contrattuale; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché mirava a contestare un accertamento di fatto della corte d'appello; ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza svolta solo in memoria sulla domanda di risarcimento del danno, poiché la memoria non può integrare i motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata esclusa per i motivi che attengono a questioni di rito o per censure che in realtà contestano l'impostazione della domanda o della difesa; inoltre la memoria non può introdurre un nuovo motivo di ricorso.
art. 345 c.p.c.
È stata richiamata per escludere che in appello fosse stata proposta una eccezione nuova, ritenendosi invece svolta una mera difesa giuridica sulla qualificazione dell'incarico.
art. 2103 c.c.
La Corte ha escluso l'applicabilità della promozione automatica tipica del lavoro subordinato comune al rapporto dirigenziale pubblico, come prospettato dai ricorrenti.
art. 17 d.lgs. n. 165/2001
È stato richiamato a sostegno dell'esclusione della promozione automatica nel rapporto dirigenziale pubblico.
art. 52 del CCNL 5.12.1996 area dirigenza medica e veterinaria
È stato evocato dai ricorrenti come base del diritto all'incarico professionale, ma la Corte ha ritenuto che il conferimento resti subordinato alle condizioni previste dalla disciplina collettiva e organizzativa.
artt. 27 e 28 del CCNL 8.6.2000
Sono stati richiamati come disposizioni collettive che, unitamente al regolamento aziendale, disciplinano il conferimento degli incarichi professionali.
art. 15 d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dai ricorrenti come norma sulla dirigenza sanitaria e sul conferimento degli incarichi.
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dai ricorrenti come parte della disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dai ricorrenti in tema di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione.
art. 28 CCNL 3.11.2005
Richiamato dai ricorrenti quale ulteriore fonte contrattuale sulla disciplina degli incarichi professionali.
art. 6 CCNL 17.10.2008
Richiamato dai ricorrenti quale ulteriore fonte contrattuale sulla disciplina degli incarichi professionali.
art. 13 CCNL dirigenza comparto Ministeri 1998-2001
Richiamato dai ricorrenti per sostenere, in via analogica o sistematica, il diritto all'incarico dopo un certo periodo di servizio.
art. 26 CCNL 20.12.2001 dirigenza CNEL
Richiamato dai ricorrenti per sostenere, in via analogica o sistematica, il diritto all'incarico dopo un certo periodo di servizio.
art. 380 bis 1 c.p.c.
La memoria depositata ai sensi della norma non può ampliare il thema decidendum né introdurre nuovi motivi di ricorso, ma solo chiarire quelli già ritualmente formulati.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire alla motivazione di precedente arresto conforme sulla materia.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di dirigenza medica pubblica il conferimento di un incarico professionale non consegue automaticamente al solo decorso di un quinquennio di servizio o allo svolgimento di funzioni dirigenziali, ma richiede anche la presenza di posti disponibili, la coerenza con l'assetto organizzativo dell'ente, la copertura finanziaria e il superamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.
- La deduzione di nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile quando la censura non si confronta con la reale ratio della decisione o quando si traduce in una contestazione astratta priva di specifiche indicazioni sugli atti processuali rilevanti.
- In appello, la diversa qualificazione giuridica della situazione dedotta in causa, se non introduce nuovi fatti, integra mera difesa e non eccezione nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il motivo che prescinde dalla ragione decisiva posta a base della decisione è inammissibile.
- La memoria depositata nel giudizio di legittimità non può introdurre nuovi motivi di ricorso né colmare omissioni dell'atto introduttivo, avendo la sola funzione di illustrare censure già ritualmente proposte.
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