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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05010/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il corretto inquadramento della dipendente nelle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca. La lavoratrice, assunta il 1 dicembre 1988, aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna dell'ente al pagamento di differenze retributive per avere attribuito le fasce dalla quarta alla sesta con decorrenza ritenuta tardiva. L'ente ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del CCNL 1995-1998, sostenendo che il passaggio alla fascia superiore maturi solo al compimento integrale del periodo indicato in tabella e quindi non all'inizio dell'anno successivo, ma solo al termine dell'anno di anzianità rilevante. Ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata trascrizione e allegazione del CCNL, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, affermando che, nel pubblico impiego privatizzato, il giudice di legittimità può direttamente conoscere e interpretare i contratti collettivi nazionali. Nel merito, ha confermato l'interpretazione della Corte territoriale: il passaggio di fascia va calcolato in relazione alla data di assunzione del singolo lavoratore e matura al termine dell'anno di anzianità previsto dalla tabella, senza slittare al 31 dicembre dell'anno successivo. Applicando tale criterio, la dipendente aveva maturato il diritto al passaggio alla quarta fascia al 1 dicembre 2000 e non al 1 dicembre 2001. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso rigettato, con condanna dell'ente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 CCNL 1995/1998 Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca

    "al termine dei periodi previsti dalla tabella B"; "N. B. Gli anni 4, 8, 12,16, 22 e 30 sono da intendersi anni finiti"

    Il passaggio alla fascia stipendiale successiva matura al compimento dell'anno di anzianità indicato dalla tabella, computato dalla data di assunzione del singolo dipendente, senza differimento al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nella interpretazione della disciplina contrattuale collettiva.

  • art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel pubblico impiego privatizzato consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali, attribuendo al giudice di legittimità il potere di conoscere e interpretare tali atti.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    Costituisce il riferimento ai contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego privatizzato oggetto di cognizione in sede di legittimità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per il rinvio alla motivazione della precedente pronuncia di legittimità seguita dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione del contributo aggiuntivo alle amministrazioni esonerate dal versamento materiale per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la violazione o falsa applicazione del contratto collettivo nazionale può essere dedotta direttamente in cassazione e il giudice di legittimità può interpretare il testo contrattuale.
  • Quando la progressione stipendiale è scandita da tabelle di anzianità, il computo va effettuato con riferimento alla data di assunzione del singolo lavoratore e al compimento integrale dell'anzianità prevista, non al mero 31 dicembre dell'anno solare.
  • La clausola che qualifica come "anni finiti" determinati periodi impedisce di differire il passaggio alla fascia successiva oltre il momento in cui l'anzianità utile risulta integralmente maturata.
  • Le disposizioni contrattuali successive che riproducono la medesima struttura di scadenze hanno portata interpretativa coerente con quella originaria e confermano il criterio di calcolo basato sulla maturazione dell'anzianità individuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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