Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05028/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto al conferimento di un incarico professionale almeno di elevata professionalità, con conseguente attribuzione della relativa retribuzione di posizione, sostenendo che tale diritto discendesse dall'anzianità di servizio maturata oltre il quinquennio, dalle previsioni del CCNL dell'area dirigenza medica e veterinaria e dal regolamento aziendale di graduazione delle funzioni. In appello la domanda era stata respinta sul rilievo che, per la dirigenza medica, non opera una promozione automatica per effetto dello svolgimento di mansioni dirigenziali o del mero decorso del tempo, essendo il conferimento degli incarichi subordinato a un iter selettivo, alla disponibilità di posti nell'assetto organizzativo, alla copertura finanziaria e alla valutazione positiva. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato: omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello per genericità; omessa pronuncia e violazione del divieto di domande/eccezioni nuove per la diversa qualificazione dell'incarico; travisamento della domanda, che sarebbe stata volta non al riconoscimento di mansioni superiori ma al corretto inquadramento e alla retribuzione correlata; violazione della disciplina legale e collettiva sugli incarichi dirigenziali, sostenendo che dopo cinque anni sorgerebbe un diritto all'incarico; omessa pronuncia e omesso esame circa il periodo in cui era operativa la precedente ASL e si sarebbe concluso il procedimento di graduazione; motivazione apparente per erronea percezione del regolamento aziendale; ultrapetizione e vizio motivazionale in relazione alla previa valutazione e alla capienza del fondo, e infine, con la memoria, omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati su asserite omissioni di pronuncia o sul vizio di motivazione quando le censure non si confrontavano con la ratio decidendi o sollecitavano una rivalutazione del merito; ha giudicato infondate le doglianze sulla pretesa introduzione di eccezioni nuove e sulla violazione della disciplina degli incarichi dirigenziali. In particolare, ha affermato che il conferimento degli incarichi nella dirigenza medica è condizionato, oltre che al superamento del quinquennio con valutazione positiva, anche alla disponibilità di posti nell'assetto organizzativo, alla copertura finanziaria e al superamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura proposta solo con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. relativa al risarcimento del danno, perché non contenuta nei motivi originari di ricorso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto ove applicabile.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia/ultrapetizione quando la questione rientra nel thema decidendum oppure quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito del giudice.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato per escludere che la diversa qualificazione giuridica dell'incarico da parte della controparte costituisse un'eccezione nuova in appello.

  • art. 2103 c.c.

    È ritenuto non applicabile al rapporto dirigenziale ai fini della promozione automatica.

  • art. 17 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per affermare che al rapporto dirigenziale non si applica un meccanismo di promozione automatica analogo a quello delle mansioni superiori.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    Fa parte del quadro normativo sulla dirigenza medica e sul conferimento degli incarichi professionali, interpretato nel senso della necessaria selezione e della compatibilità con l'assetto organizzativo e finanziario.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    Concorre a disciplinare gli incarichi dirigenziali nella sanità, che non derivano automaticamente dall'anzianità.

  • art. 52 CCNL area dirigenza medica e veterinaria 5.12.1996

    È richiamato quale fonte collettiva sulla graduazione e conferimento degli incarichi professionali.

  • art. 28 CCNL 8.6.2000

    È richiamato come disposizione collettiva ribadita in tema di incarichi professionali e loro assegnazione.

  • art. 28 CCNL 3.11.2005

    È richiamato nel quadro delle fonti collettive che subordinano il conferimento dell'incarico ai requisiti organizzativi e selettivi.

  • art. 6 CCNL 17.10.2008

    È richiamato come ulteriore fonte collettiva in materia di incarichi dirigenziali.

  • art. 13 CCNL dirigenza Comparto Ministeri 1998-2001

    Richiamato in via comparativa nel testo del ricorso.

  • art. 26 CCNL 20.12.2001 dirigenza CNEL

    Richiamato in via comparativa nel testo del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per escludere il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza di merito conteneva una motivazione congrua e non meramente apparente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata ai sensi di tale norma non può introdurre un nuovo motivo di ricorso, ma solo chiarire quelli già ritualmente proposti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato nel rinvio alla motivazione di precedente arresto della Corte.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel rapporto dirigenziale pubblico il mero svolgimento di funzioni o il semplice decorso dell'anzianità non determinano, di per sé, un diritto automatico al conferimento di un incarico professionale superiore o diverso.
  • Il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari è subordinato congiuntamente ai requisiti previsti dalla contrattazione collettiva, alla presenza di posti disponibili nell'assetto organizzativo aziendale, alla copertura finanziaria e all'esito positivo delle procedure selettive o valutative previste.
  • La diversa qualificazione giuridica di un incarico rispetto a quella sostenuta dalla controparte, quando non introduce un fatto nuovo ma si limita a contestare la tesi avversaria, integra una mera difesa e non un'eccezione nuova.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la censura investe in realtà una questione che il giudice ha esaminato, ovvero quando il ricorrente pretende una rivalutazione del merito mascherandola da error in procedendo.
  • La censura di motivazione apparente o di omesso esame è inammissibile se il fatto decisivo indicato è stato comunque valutato dal giudice di merito, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specificamente formulati nell'atto introduttivo; la memoria successiva non può ampliare il thema decidendum introducendo domande o censure nuove.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.