Cassazione Civile, Ordinanza n. 05024/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico veterinario alle dipendenze da oltre cinque anni dell'azienda sanitaria provinciale chiedeva il riconoscimento del diritto all'attribuzione di un incarico professionale almeno di elevata professionalità e della relativa retribuzione di posizione, sostenendo che tale diritto discendesse dall'anzianità quinquennale, dall'espletamento di funzioni dirigenziali e dalle previsioni del CCNL della dirigenza medica e veterinaria e del regolamento aziendale di graduazione delle funzioni. La corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, nel rapporto dirigenziale pubblico, non operi la promozione automatica di cui all'art. 2103 c.c., che il conferimento dell'incarico richieda un iter selettivo e la disponibilità di posti e risorse, e che non vi fosse un diritto al mantenimento di un incarico già svolto né a uno specifico incarico. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello dell'azienda; tardività e inammissibilità di nuove eccezioni in appello sulla qualificazione dell'incarico; travisamento dell'oggetto della domanda; violazione delle norme su incarichi dirigenziali e del CCNL, sostenendo che il quinquennio comportasse il diritto all'incarico; omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi relativi al periodo in cui operava la precedente AUSL e alla conclusione dell'iter procedurale; motivazione apparente e ultrapetizione per avere la corte considerato la previa valutazione del dirigente e la capienza del fondo; inoltre, in memoria, lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi tre motivi: il primo perché non specificamente autosufficiente e comunque concernente questioni di rito; il secondo perché l'azienda si era limitata a contestare la qualificazione giuridica dell'incarico senza introdurre nuove eccezioni; il terzo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui, nella dirigenza medica, il conferimento degli incarichi di alta professionalità o di direzione di struttura semplice ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio e ottenuto valutazione positiva è subordinato alla disponibilità dei posti, all'assetto organizzativo dell'azienda, alla copertura finanziaria e al superamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito su accertamenti di fatto già compiuti dalla corte territoriale. Ha escluso il vizio di ultrapetizione e di motivazione in relazione alla previa valutazione del dirigente e alla capienza del fondo, ritenendo tali elementi parte del diritto azionato. Infine ha dichiarato inammissibile la censura formulata solo in memoria sulla domanda di risarcimento danni, perché non contenuta nei motivi originari di ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché le questioni dedotte dall'azienda erano mere difese o elementi costitutivi del diritto azionato, e perché alcune censure non si confrontavano con la decisione impugnata.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività di una nuova eccezione in appello; la Corte ha ritenuto che non vi fosse una nuova eccezione ma solo una diversa qualificazione giuridica della pretesa.
art. 2103 c.c.
La Corte ha affermato che non si applica al rapporto dirigenziale pubblico la promozione automatica in base alle mansioni svolte.
art. 17 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per escludere la promozione automatica nel rapporto dirigenziale pubblico.
art. 52 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 5.12.1996
Invocato come fonte del preteso diritto all'incarico dopo il quinquennio di servizio; la Corte ha aderito alla lettura che subordina il conferimento ad ulteriori presupposti.
art. 27 CCNL 8.6.2000
Richiamato insieme alle altre disposizioni collettive per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ma interpretato nel senso che il diritto non nasce automaticamente dal solo decorso del quinquennio.
art. 28 CCNL 3.11.2005
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto all'incarico; la Corte ha invece ribadito che servono valutazione, posti disponibili e selezione.
art. 6 CCNL 17.10.2008
Richiamato come disposizione collettiva rilevante sul conferimento degli incarichi dirigenziali.
art. 15 d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina degli incarichi nella dirigenza sanitaria.
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina degli incarichi nella dirigenza sanitaria.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sugli incarichi dirigenziali pubblici.
art. 132 c.p.c.
Invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio poiché la motivazione era congrua e gli elementi considerati erano pertinenti al diritto fatto valere.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per affermare che la memoria non può integrare nuovi motivi di ricorso, ma solo illustrare quelli già ritualmente proposti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel rapporto di dirigenza medica pubblica, il superamento di un determinato periodo di anzianità e una valutazione positiva non comportano di per sé il diritto automatico all'attribuzione di un incarico superiore: il conferimento resta subordinato all'assetto organizzativo dell'ente, alla disponibilità dei posti, alla copertura finanziaria e alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.
- L'art. 2103 c.c. non opera come fonte di promozione automatica nel pubblico impiego dirigenziale quando la disciplina speciale e collettiva regola il conferimento degli incarichi.
- In sede di legittimità, la censura per omessa pronuncia o ultrapetizione richiede un preciso confronto con la sentenza impugnata e con gli atti processuali; non è sufficiente una deduzione astratta o generica.
- Non integra nuova eccezione la mera diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti dalla controparte, se non vengono introdotti nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
- Il ricorso per cassazione non può essere completato o integrato con la memoria: quest'ultima può solo chiarire motivi già tempestivamente e compiutamente enunciati.
- Le censure che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
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