Cassazione Civile, Ordinanza n. 05679/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
Nel giudizio principale la società aveva chiesto la cassazione di una sentenza d'appello favorevole a due parti private; la Corte di cassazione aveva rigettato quel ricorso e condannato la società al pagamento delle spese, ma nel dispositivo dell'ordinanza non aveva inserito la distrazione delle spese in favore dei difensori, nonostante questi avessero dichiarato di essere antistatari e avessero formulato espressa richiesta in tal senso. Gli avvocati hanno quindi presentato istanza ex art. 287 c.p.c. per la correzione di un errore materiale, limitatamente all'integrazione del dispositivo con la formula di distrazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente sussistente l'errore materiale, in quanto vi era divergenza tra la volontà decisoria già espressa - rigetto del ricorso e condanna alle spese - e la sua rappresentazione grafica, che aveva omesso la pronuncia accessoria sulla distrazione pur richiesta e doverosa in ragione dell'antistatario. È stata quindi accolta l'istanza di correzione ex art. 287 c.p.c., con ordine alla cancelleria di annotare la correzione sull'originale dell'ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti quando la svista non incide sul contenuto concettuale della decisione.
artt. 287 e ss. cod. proc. civ.
La correzione è ammissibile quando vi sia divergenza tra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile ricorre quando il provvedimento presenti una mera svista grafica o esecutiva, tale da non modificare il contenuto concettuale della decisione.
- La mancata indicazione nel dispositivo di una pronuncia accessoria dovuta e già implicita nella decisione, come la distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario, può essere emendata con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.
- La correzione non serve a rimettere in discussione il merito della decisione, ma solo a riallineare il testo del provvedimento alla volontà decisoria effettivamente espressa.
Come è indicizzato
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