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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34270/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, fondato su processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui venivano recuperati a tassazione costi di pubblicità ritenuti non adeguatamente documentati, perché privi dei contratti dai quali desumere la natura delle prestazioni, con conseguenti maggiori imposizioni ai fini IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente valorizzando la documentazione prodotta in giudizio; l'Ufficio aveva appellato deducendo, tra l'altro, che tali documenti erano stati depositati solo in udienza e comunque non esibiti in sede di verifica, in violazione dell'art. 32 del d.lgs. 546/1992. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973 e 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, per non avere la CTR esaminato la censura sulla tardiva produzione dei documenti; 3) violazione dell'art. 109 TUIR, degli artt. 2697, 2700 e 2709 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, in tema di deducibilità dei costi e prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza di appello era comunque motivata, pur sinteticamente, mediante richiamo delle ragioni della decisione di primo grado e integrazione con ulteriori argomentazioni. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo fondata la censura relativa al mancato esame della questione dell'utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente: i documenti depositati fuori termine in primo grado restano utilizzabili in appello senza necessità di nuova produzione, perché sono già entrati legittimamente nel processo; pertanto la CTR avrebbe dovuto valutare il loro contenuto probatorio e non fermarsi al solo profilo della tempestività. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se, pur succintamente, rende comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice, anche mediante richiamo della decisione di primo grado e adesione alle sue ragioni.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito, sia pure in forma sintetica, abbia comunque affrontato la questione decisa.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    La tardività del deposito documentale in primo grado non impedisce, di per sé, l'utilizzabilità dei documenti nel giudizio di appello, nei limiti in cui essi siano ormai entrati nel processo.

  • art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973

    La disciplina dei poteri istruttori e delle preclusioni documentali non è tale da escludere automaticamente l'esame in appello dei documenti tardivamente prodotti in primo grado.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972

    Le preclusioni alla produzione documentale in sede di verifica non determinano, in questa fattispecie, l'inutilizzabilità assoluta dei documenti nel processo tributario.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi, ma il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte non esamina il merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico, ma la questione non viene decisa.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di prova delle scritture contabili, ma il motivo è assorbito.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel terzo motivo come base dell'accertamento analitico-induttivo, ma senza statuizione di merito per assorbimento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza di merito non è apparente se il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e richiama in modo comprensibile la sentenza di primo grado condividendone le argomentazioni.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta è stata comunque affrontata, anche solo implicitamente, dal giudice di merito.
  • I documenti depositati tardivamente in primo grado, una volta entrati legittimamente nel processo, possono essere esaminati e utilizzati anche in appello senza necessità di una nuova produzione.
  • Quando l'appello investe specificamente la tardività della produzione documentale, il giudice di secondo grado deve valutare anche la rilevanza probatoria dei documenti prodotti fuori termine e non limitarsi a rilevarne la tardività.
  • La questione sulla deducibilità dei costi e sulla forza probatoria dei documenti contabili resta assorbita se la decisione viene cassata per un vizio processuale preliminare.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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