Cassazione Civile, Ordinanza n. 37431/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’avvio di un pignoramento presso terzi su un assegno INPS della contribuente, che otteneva l’estratto di ruolo e sosteneva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento poste a base dell’azione esecutiva. In primo grado la sua opposizione veniva accolta sul rilievo che, in caso di consegna della cartella al portiere e non a mani proprie, fosse necessaria una seconda raccomandata informativa, mai inviata. In appello l’agente della riscossione otteneva riforma parziale: la CTR riteneva rituale la notifica delle cartelle eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, senza necessità della seconda raccomandata e senza applicazione delle formalità di cui all’art. 139 c.p.c., espungendo solo una cartella per difetto di prova della notifica. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973 per mancato invio della seconda raccomandata informativa; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla mancata indicazione delle ragioni della consegna al portiere anziché ad altri soggetti; (3) omessa motivazione ex artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sulla stessa questione; (4) ulteriore violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 139 c.p.c. per pretesa tassatività della sequenza delle persone abilitate a ricevere l’atto; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza di una domestica che sarebbe stata da preferire al portiere; (6) e (7) violazione delle norme sulla notifica e sulla relata di notifica per asserita illeggibilità/incompletezza della firma e dell’indicazione del destinatario in relazione a due cartelle specifiche.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che la notifica delle cartelle esattoriali eseguita dall’agente della riscossione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 è autonoma rispetto alla disciplina generale dell’art. 139 c.p.c. e non richiede l’invio della seconda raccomandata informativa prevista nella notifica ordinaria; ha inoltre escluso che fosse pertinente il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite invocata dalla ricorrente, perché riferita a fattispecie diversa. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui non prospettava un fatto decisivo, ed è comunque stato ritenuto infondato perché la consegna al portiere è compatibile con la procedura speciale di riscossione. I motivi sesto e settimo sono stati respinti perché la CTR aveva accertato in fatto l’avvenuta notifica delle cartelle e perché l’eventuale carenza di alcune indicazioni nell’avviso di ricevimento non determina nullità, essendo la relazione tra destinatario e notificatario coperta dalla fede privilegiata dell’ufficiale postale ex art. 2700 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notifica della cartella esattoriale può essere eseguita direttamente dall’agente della riscossione secondo una procedura speciale, autonoma rispetto alla notifica ordinaria; non si applicano le formalità dell’art. 139 c.p.c. né l’obbligo della seconda raccomandata informativa.
Richiamato insieme all’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 come disciplina della notifica fiscale, ma ritenuto non idoneo a imporre le formalità della notifica civile ordinaria nella fattispecie esaminata.
La Corte esclude che le regole sulla notifica a persona diversa dal destinatario, e la relativa successione preferenziale dei consegnatari, si applichino alla notifica speciale eseguita dall’agente della riscossione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la sentenza d’appello aveva invece deciso espressamente sulla ritualità delle notifiche.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Invocato per difetto di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente e riconducibile a una decisione espressa sul punto.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria, senza che la censura fosse accolta.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente o inesistente.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione, ma ritenuto non violato.
Usato come parametro delle censure di legittimità; la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati e, sul quinto motivo, ha rilevato anche profili di inammissibilità.
L’eventuale mancanza di generalità o firma dell’accipiente nell’avviso di ricevimento non comporta nullità, poiché l’accertamento del rapporto fra destinatario e ricevente è coperto da fede privilegiata quanto alle attestazioni del pubblico ufficiale.
Richiamato nei motivi sesto e settimo, ma non ritenuto violato ai fini della validità della notifica nella procedura esaminata.
Richiamato nei motivi sesto e settimo, senza che la Corte ravvisasse nullità della notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 costituisce una procedura speciale, autonoma rispetto alla disciplina generale della notifica degli atti civili, e non richiede l’adempimento della seconda raccomandata informativa prevista per altre forme di notificazione.
- Quando il giudice di merito accerta espressamente la ritualità della notifica secondo la procedura speciale fiscale, non è configurabile omessa pronuncia; la censura di motivazione è infondata se la decisione contiene una chiara presa di posizione sul punto decisivo.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile l’apprezzamento di merito con cui il giudice d’appello accerti in fatto l’avvenuta notifica dell’atto, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dal codice di rito.
- L’eventuale incompletezza dell’avviso di ricevimento, quanto alle generalità o alla firma del soggetto che riceve l’atto, non determina di per sé nullità della notifica quando la relazione tra destinatario e ricevente risulti comunque attestata dal pubblico ufficiale con fede privilegiata.
- Nel sistema della notifica speciale delle cartelle esattoriali, la consegna al portiere o ad altro soggetto consentito dalla procedura può essere valida senza necessità di rispettare la sequenza preferenziale prevista per la notifica ordinaria ex art. 139 c.p.c.
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