Cassazione Civile, Ordinanza n. 34535/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente impugnava un estratto di ruolo riferito a una cartella di pagamento che assumeva di non aver mai ricevuto, deducendo quindi la mancata conoscenza dell’atto presupposto, la conseguente decadenza della pretesa ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e l’asserito difetto dei requisiti del ruolo, non essendovi allegata la cartella. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello il contribuente sosteneva che il termine per impugnare dovesse decorrere solo da quando l’intervento dell’agente della riscossione gli era divenuto noto e contestava comunque la validità della notifica delle cartelle. In cassazione proponeva quattro motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per totale carenza di motivazione; con il secondo violazione dell’art. 19, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’estratto di ruolo fosse autonomamente impugnabile; gli ultimi due motivi investivano la seconda ratio decidendi della CTR, relativa alla tempestiva e valida notifica delle cartelle e alla conseguente tardività dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, fosse esistente e rispettosa del minimo costituzionale; ha poi affermato che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi tassativi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dalla normativa sopravvenuta. Nel caso concreto il contribuente non aveva allegato né dimostrato la ricorrenza di uno dei casi tipizzati di impugnabilità anticipata e, in ogni caso, l’avvio di un’esecuzione fondata sulla medesima cartella non bastava a fondare un ulteriore interesse attuale e concreto a impugnare il solo ruolo. Il rigetto del secondo motivo ha reso inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse gli ultimi due motivi. Spese integralmente compensate per giusti motivi e applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza della pretesa in mancanza di tempestiva notifica della cartella.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Usato nei gradi di merito per individuare il termine di impugnazione; la Corte richiama il tema della tempestività, ma decide soprattutto sulla non impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo salvo casi tipici.
art. 19, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per contestare la non autonomamente impugnabilità dell’estratto di ruolo; la Corte ne conferma la non estensione all’estratto di ruolo in via generale.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Norma centrale: individua casi tassativi di impugnazione anticipata dell’estratto di ruolo; l’interesse ad agire è condizionato alla ricorrenza di tali ipotesi, non estensibili analogicamente.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Disposizione introduttiva del comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante per delimitare i casi di impugnabilità anticipata.
art. 10 d.lgs. n. 110 del 2024
Richiamato come intervento che ha ampliato il novero dei casi tipici di impugnazione dell’estratto di ruolo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza di merito per difetto assoluto di motivazione.
Richiamato insieme alle altre norme sulla motivazione; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma sul contenuto della sentenza tributaria richiamata per censurare la motivazione; la Corte reputa la motivazione esistente e adeguata.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il rinvio alle regole sulla motivazione nel processo tributario.
art. 111, commi 1 e 6, Cost.
Invocato a sostegno della censura di carenza di motivazione; la Corte esclude la violazione del parametro costituzionale.
Richiamato per escludere, nel caso concreto, la condanna del ricorrente a somme in favore della cassa delle ammende, perché le ragioni del rigetto erano diverse da quelle della proposta di definizione anticipata.
Richiamato nel medesimo passaggio sull’assenza di condanna alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo del cd. doppio contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; l’azione è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla legge e l’interesse ad agire deve essere specificamente allegato e provato dal contribuente.
- Le sopravvenienze normative che ampliano i casi di impugnazione anticipata dell’estratto di ruolo si applicano anche ai giudizi pendenti, ma non consentono estensioni analogiche oltre le ipotesi tipizzate.
- L’avvio di una procedura esecutiva fondata sulla stessa cartella non basta, da solo, a fondare l’impugnazione autonoma del ruolo se il contribuente non dimostra un ulteriore interesse concreto e attuale diverso dalla reazione all’esecuzione.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, consente di individuare le rationes decidendi e di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non occorre una motivazione analitica se il nucleo argomentativo è intellegibile.
- Quando il rigetto di un motivo investe una ratio decidendi autonoma e assorbente, i motivi rivolti a censurare ulteriori rationes possono diventare inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.
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