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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37206/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Due contribuenti impugnavano in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro l'annullamento di un avviso di accertamento catastale. Con tale avviso era stato disposto il riclassamento di un'unità immobiliare sita in Roma, con rideterminazione di classe e rendita catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, per effetto della rilevata variazione dei valori nella microzona di appartenenza. I ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari e della disciplina del riclassamento, assumendo che l'avviso si limitasse a richiamare in modo generico la microzona e la rivalutazione del patrimonio immobiliare senza spiegare i concreti presupposti riferiti al singolo immobile; 2) violazione delle norme sul classamento catastale e sull'uso delle unità tipo, perché la CTR avrebbe avallato un riclassamento fondato su unità a comparazione non omogenee; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle questioni riproposte in appello e rimaste assorbite in primo grado, tra cui la dedotta violazione del procedimento di classamento e la richiesta di CTU; 4) ulteriore violazione della disciplina sul classamento, sostenendo che il riclassamento si fosse risolto nella sola constatazione del presupposto generale di legge senza rispettare i criteri tecnici relativi alle unità tipo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'atto non può limitarsi alla descrizione del fenomeno diffuso della microzona e del mutato rapporto tra valori medi di mercato e catastali, ma deve anche spiegare le ragioni per cui quel mutato assetto abbia inciso sulla specifica unità immobiliare, con riferimento alla nuova classe e alla rendita attribuita. Poiché la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente una motivazione limitata ai presupposti generali della revisione, senza considerare l'esigenza di una specifica giustificazione sul singolo immobile, la decisione è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti e annullando l'atto impugnato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi solo progressivo della giurisprudenza di legittimità sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "violazione e falsa applicazione di legge"

    Viene utilizzato come veicolo per denunciare errori di diritto sulla motivazione dell'avviso e sui criteri di classamento catastale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare l'omessa pronuncia su questioni riproposte in appello.

  • l. n. 241 del 1990, art. 3

    La motivazione dell'atto amministrativo deve essere specifica e non meramente apparente rispetto al provvedimento di riclassamento.

  • l. n. 212 del 2000, art. 7

    L'avviso tributario deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni concrete dell'atto.

  • l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    La revisione parziale del classamento è legittimata dal rilevante mutamento dei valori medi degli immobili nella microzona, ma ciò non esaurisce l'obbligo motivazionale sul singolo immobile.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 4 ss. e 61

    Richiamato dai ricorrenti quale disciplina del classamento e delle unità tipo di riferimento per la stima comparativa.

  • d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 3, 5, 6 e 7

    Le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare e il fattore posizionale devono essere considerati nel classamento; l'atto deve spiegare come incidano sulla specifica rendita attribuita.

  • d.P.R. n. 138 del 1998, art. 9

    Richiamato come base del procedimento di classamento contestato dai ricorrenti.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Richiamato unitamente all'art. 112 c.p.c. per la dedotta omessa pronuncia del giudice tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni/motivi ritualmente riproposti.

  • Corte cost. n. 249/2017

    La revisione del classamento per microzone è legittima, ma l'obbligo di motivazione deve essere rigoroso e deve porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni della variazione.

  • d.l. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1, conv. in l. n. 154 del 1988

    Richiamato nel contesto della disciplina del classamento catastale e della stima comparativa.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale fondato sulla revisione della microzona, il presupposto legittimante è il rilevante scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali; tuttavia tale presupposto, da solo, non basta a sorreggere l'atto nei confronti del singolo immobile.
  • L'avviso di classamento deve contenere una motivazione specifica e concreta, idonea a spiegare non solo il mutamento di valore della microzona, ma anche le ragioni della sua ricaduta sulla particolare unità immobiliare, con indicazione della nuova classe e della rendita attribuita.
  • Nel procedimento di attribuzione della rendita catastale assumono rilievo sia il fattore posizionale sia le caratteristiche edilizie del bene; la motivazione dell'atto deve dar conto di tali elementi in modo coerente con il criterio comparativo e con la nozione di unità tipo.
  • Se il giudice d'appello considera sufficiente una motivazione limitata ai presupposti generali del riclassamento e omette di verificare la specifica incidenza sul singolo immobile, incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.
  • Quando la controversia riguarda esclusivamente la sufficienza della motivazione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito, accogliendo l'originaria impugnazione del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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