Cassazione Civile, Ordinanza n. 30824/2024 del 02/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA relativo al periodo d’imposta 2011, con cui l’Ufficio ha contestato a una società operante nel commercio di autovetture di avere illegittimamente assoggettato alcune cessioni al regime speciale c.d. "del margine" ex art. 36 del D.L. n. 41 del 1995, in assenza dei relativi presupposti. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 7 L. n. 212 del 2000, per asserita insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento, perché fondato anche su documentazione e controlli riguardanti soggetti terzi non allegati né conosciuti dalla contribuente; (2) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, avendo la CTR aderito acriticamente alla decisione di primo grado; (3) violazione dell’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente desunto dalla sequenza temporale degli atti di acquisto l’inapplicabilità del regime del margine e l’irrilevanza della buona fede della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’avviso era sufficientemente motivato: la pretesa si fondava sia su accertamenti svolti nei confronti della società fornitrice della contribuente, sia su informazioni provenienti dall’autorità fiscale bulgara e su questionari inviati agli ultimi proprietari delle autovetture. Ha escluso il vizio di motivazione dell’atto impositivo, osservando che la contribuente aveva comunque compreso e contestato nel merito le ragioni della pretesa; ha inoltre richiamato il principio per cui eventuali carenze motivazionali non possono essere sanate in giudizio. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR non era motivazione apparente, poiché esponeva in modo comprensibile le ragioni della decisione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendo che, sotto l’apparenza della violazione di legge, esso sollecitasse in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, preclusa in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
L’atto impositivo deve essere motivato in modo da porre il contribuente in condizione di comprendere la pretesa; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché fondata su accertamenti e questionari richiamati nella ricostruzione dell’Ufficio.
art. 36 del D.L. n. 41 del 1995
Disciplina il regime speciale c.d. "del margine"; la Corte ha confermato che non era applicabile alle operazioni contestate perché mancavano i presupposti soggettivi e temporali risultanti dagli atti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente determina nullità della sentenza solo se non consente di comprendere le ragioni decisorie; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta comprensibile e logicamente seguibile.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per censurare l’asserita apparenza motivazionale, esclusa dalla Corte.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ritenuta rispettata dalla CTR.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale"; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata ne fosse priva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare nullità della sentenza per vizio di motivazione.
Richiamato per escludere che un eventuale difetto di motivazione dell’atto impositivo possa essere sanato per raggiungimento dello scopo.
art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in relazione al momento di effettuazione dell’operazione IVA; la Corte non ha accolto la censura perché volta sostanzialmente a rivalutare i fatti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di applicabilità processuale.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, l’atto è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di individuare la pretesa e di difendersi efficacemente, anche se fondato su elementi istruttori acquisiti nei confronti di terzi, purché tali elementi siano richiamati nel contesto dell’accertamento.
- L’eventuale carenza motivazionale dell’avviso di accertamento non può essere sanata mediante integrazione successiva in giudizio; tuttavia, se dall’atto emergono le ragioni della ripresa e il contribuente le ha comprese e contestate, il vizio non sussiste.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando è meramente apparente, cioè quando non rende percepibile il ragionamento decisorio e impedisce il controllo sulla logicità della decisione; non basta la sinteticità o l’adesione alla decisione di primo grado se le ragioni risultano comunque comprensibili.
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto l’etichetta della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, che è riservata al giudice di merito.
- Il regime speciale del margine può essere negato quando dalla sequenza degli atti di acquisto e dalla documentazione dei veicoli emerga che i presupposti applicativi non ricorrevano al momento rilevante dell’operazione.
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