Cassazione Civile, Ordinanza n. 30792/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società in liquidazione ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e IVA per l'anno 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sul modello 760 e notificata il 5 novembre 2012. La contribuente sosteneva che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di riscossione. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo applicabile l'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015 e qualificando la cartella come atto rientrante tra gli altri atti impugnabili cui la norma transitoria fa salvi gli effetti. In cassazione la società ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 in combinato con l'art. 2 d.lgs. n. 128/2015, contestando l'estensione di tale disciplina transitoria alla cartella di pagamento. Il concessionario ha eccepito anche il difetto di legittimazione passiva, eccezione disattesa dalla Corte; l'Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della discussione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha escluso che la disciplina transitoria dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015 si applichi alla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, poiché essa riguarda atti accertativi o di rettifica della dichiarazione e non la cartella relativa a somme dichiarate ma non versate. Ha invece ritenuto applicabile l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nel testo ratione temporis, constatando che alla data di notifica della cartella era già maturata la decadenza dal potere di riscossione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario della contribuente e annullato l'atto impugnato. Ha compensato integralmente le spese di merito e ha condannato in solido il concessionario e l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, mezzo utilizzato dalla contribuente per censurare la decisione d'appello.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella impugnata traeva origine da un controllo automatizzato della dichiarazione; tale natura è decisiva per escludere l'applicazione della disciplina transitoria invocata dalla CTR.
È la norma sul raddoppio dei termini di accertamento richiamata in combinato con il d.lgs. n. 128/2015; la Corte ne esclude l'applicazione alla cartella di pagamento oggetto di causa.
art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
La disciplina transitoria sui termini di accertamento e sugli effetti salvati riguarda avvisi di accertamento, provvedimenti sanzionatori, altri atti impugnabili con contenuto impositivo o sanzionatorio, inviti a comparire e PVC; non si estende alla cartella emessa per somme dichiarate e non versate.
Richiamato dalla norma modificata dall'art. 2 d.lgs. n. 128/2015 in tema di raddoppio dei termini anche per l'IVA.
Il concessionario della riscossione ha legittimazione passiva generale nelle controversie sulla riscossione; se non chiama in causa l'ente creditore, risponde delle conseguenze della lite.
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Nel testo applicabile ratione temporis stabilisce il termine di decadenza per la notifica della cartella conseguente a liquidazione ex art. 36-bis; nella specie il termine era spirato prima della notifica della cartella.
Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato nella disciplina transitoria dell'art. 2 d.lgs. n. 128/2015 per gli inviti a comparire.
art. 24 l. 7 gennaio 1929, n. 4
Richiamato nella disciplina transitoria dell'art. 2 d.lgs. n. 128/2015 per i processi verbali di constatazione.
Massime di principio
- La disciplina transitoria sul raddoppio dei termini di accertamento prevista dal d.lgs. n. 128/2015 si applica agli atti aventi contenuto accertativo o sanzionatorio, ma non alla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per somme già dichiarate e non versate.
- La cartella di pagamento conseguente a liquidazione automatizzata segue il termine decadenziale proprio dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 nel testo applicabile ratione temporis; se notificata oltre tale termine, è illegittima per intervenuta decadenza del potere di riscossione.
- Nel contenzioso sulla riscossione, il concessionario ha legittimazione passiva generale; l'eventuale omessa chiamata in causa dell'ente creditore non determina l'inammissibilità della domanda, ma rileva solo nei rapporti interni e sulle conseguenze della lite.
- Quando la causa può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può pronunciare nel merito e accogliere o rigettare la domanda originaria.
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