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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30777/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

La controversia originaria nasceva da un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui una avvocata chiedeva di accertare l'inesistenza del potere del Consiglio dell'Ordine di sospenderla dall'esercizio della professione per omesso pagamento del contributo annuale di iscrizione all'albo, deducendo il diritto a continuare a esercitare la professione e sostenendo di non essere tenuta al pagamento dei contributi per effetto del asserito recesso dall'associazione. Il giudice di merito aveva escluso la tutela cautelare, ritenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, comunque, l'insussistenza dei presupposti cautelari. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza n. 19368/2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro quella decisione, affermando che il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile nel procedimento cautelare ante causam e che il provvedimento non era neppure ricorribile per cassazione come mezzo ordinario o straordinario, neppure quanto alle spese. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione, nel quale la ricorrente ha variamente dedotto lesioni del diritto di azione e difesa, difetto assoluto di attribuzione del Consiglio forense, correttezza della giurisdizione ordinaria cautelare e illegittimità delle spese, oltre a prospettare questioni di costituzionalità di varie norme processuali e della legge professionale. La Corte ha rilevato che il ricorso non indicava alcun errore di fatto revocatorio, ma si limitava a riproporre censure di giudizio già esaminate, con esposizione confusa e priva della necessaria specificità.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Hanno affermato che, nel giudizio di revocazione, l'errore rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in un errore percettivo sui fatti di causa, evidente e decisivo, desumibile dal solo confronto tra decisione e atti interni del giudizio di cassazione, e non può riguardare attività interpretative o valutative. Nel caso concreto, il ricorso non prospettava errori di fatto ma solo una ripetizione di doglianze di merito e di giurisdizione già formulate nel precedente giudizio di legittimità, risultando inoltre inidoneo per difetto di specificità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, senza liquidazione delle spese nei confronti della parte intimata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    procedimento d'urgenza ante causam

    La domanda originaria era stata proposta in via cautelare per ottenere una tutela urgente prima del merito.

  • art. 29, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    Norma evocata quale base del potere del Consiglio dell'Ordine di sospendere l'avvocato per omesso versamento del contributo annuale di iscrizione.

  • art. 41 c.p.c.

    Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile nel procedimento cautelare ante causam fino all'introduzione del giudizio di merito.

  • art. 111 Cost.

    Non consente di impugnare con ricorso straordinario provvedimenti cautelari privi di decisorietà e definitività, neppure in punto di giurisdizione.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Il reclamo avverso l'ordinanza cautelare è stato trattato come segmento di un provvedimento privo di stabilità idonea al giudicato.

  • art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934

    Prevede, per la fase di legittimità, la rappresentanza e difesa da parte di avvocato iscritto nell'albo speciale, requisito non derogato nel caso di specie.

  • art. 2 L. n. 247 del 2012

    Richiamato quale norma di coordinamento con la disciplina del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    L'atto di impugnazione deve contenere una chiara e compiuta esposizione dei fatti processuali; la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto richiede un errore percettivo sui fatti di causa, non un errore di giudizio o di diritto.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna aggravata, ritenendo sussistenti i relativi presupposti alla luce della manifesta inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Disposizione richiamabile per il contributo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del gravame.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per un errore di fatto revocatorio, consistente in una falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti interni del giudizio, che abbia indotto a ritenere esistente o inesistente un fatto incontrovertibilmente diverso; non è invece consentita per contestare l'interpretazione giuridica o la valutazione compiuta dalla Corte.
  • Nel giudizio di revocazione il ricorrente deve formulare censure specifiche e intellegibili, ricostruendo con chiarezza i fatti processuali rilevanti; un ricorso confuso, prolisso e non autosufficiente è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione non è esperibile nel procedimento cautelare ante causam finché non sia stato introdotto il giudizio di merito, perché solo allora sorge un interesse attuale e concreto a conoscere il giudice competente per la prosecuzione della controversia.
  • I provvedimenti cautelari privi di decisorietà e stabilità non sono impugnabili in cassazione, neppure come ricorso straordinario ex art. 111 Cost., e le questioni sulle spese in essi contenute restano riconsiderabili nel successivo giudizio di merito o nelle opportune sedi esecutive.
  • Nel giudizio di legittimità la difesa tecnica deve essere svolta, salvo specifiche deroghe, da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; tale requisito non è, di per sé, lesivo del diritto di difesa o dell'accesso alla giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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