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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30789/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti hanno agito per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata di una procedura fallimentare relativa a una società dichiarata fallita nel 1996 e conclusa nel 2019. La Corte d'appello di Napoli, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva in parte confermato e in parte rideterminato gli indennizzi: aveva ritenuto ragionevole una durata di otto anni per la complessità della procedura; aveva escluso o ridotto l'indennizzo per alcuni ricorrenti in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia INPS e del riparto fallimentare finale; aveva inoltre limitato il quantum in base alle somme concretamente percepite in sede di riparto. Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 e delle norme convenzionali e costituzionali, sostenendo che per le procedure concorsuali il termine ragionevole è fissato legalmente in sei anni e non è rimessa al giudice una dilatazione fino a otto anni. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, contestando che il valore della causa, ai fini del tetto massimo dell'indennizzo, fosse ancorato alle somme effettivamente distribuite nel riparto finale anziché al credito insinuato al passivo; hanno inoltre sostenuto che l'intervento dell'INPS non elimina il diritto all'indennizzo, potendo solo incidere sulla sua misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, nelle procedure concorsuali, il termine ragionevole è quello legale di sei anni ex art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, con al più un temperamento fino a sette anni in casi di particolare complessità, ma non fino a otto anni. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, il valore della causa va individuato in via analogica secondo gli artt. 10 ss. c.p.c. nell'importo richiesto con la domanda nel processo presupposto, cioè nel credito insinuato al passivo, e non nell'importo assegnato in sede di riparto. Ha escluso che il pagamento del TFR da parte dell'INPS incida sul diritto all'equa riparazione, precisando che tale circostanza può solo giustificare, al più, una decurtazione dell'indennizzo per attenuazione del pregiudizio. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, L. n. 89/2001

    Il giudice, nell'accertare la violazione della ragionevole durata, deve valutare complessità del caso, oggetto del procedimento e comportamento delle parti, del giudice e degli altri soggetti coinvolti.

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    Per le procedure concorsuali il termine ragionevole si considera rispettato se la procedura si conclude in sei anni; la soglia è legale e solo eccezionalmente temperabile in presenza di particolare complessità.

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001

    La misura dell'indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il diritto accertato dal giudice; nel fallimento tale valore va ricostruito secondo i criteri degli artt. 10 ss. c.p.c. sulla base della domanda di insinuazione al passivo.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    Norma richiamata quale base dell'opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della tutela giurisdizionale e della censura sulla ragionevole durata del processo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno del principio di ragionevole durata del processo.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro convenzionale di tutela effettiva.

  • art. 10 c.p.c.

    Usato in via analogica per individuare il valore della causa ai fini del limite massimo dell'indennizzo.

  • artt. 10 ss. c.p.c.

    Richiamati per determinare il valore della causa in base all'importo richiesto nel processo presupposto.

  • D.L. n. 83/2012

    Richiamato quale novella che ha modificato la disciplina dell'equa riparazione.

  • L. n. 134/2012

    Legge di conversione del D.L. n. 83/2012 richiamata dalla Corte.

  • L. n. 297/1982

    Richiamata per il pagamento del TFR da parte dell'INPS tramite il Fondo di garanzia.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, ai fini dell'equa riparazione, la soglia di sei anni prevista dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 costituisce un parametro legale di riferimento: la complessità della procedura può al più giustificare un limitato scostamento, ma non una libera determinazione giudiziale fino a otto anni.
  • Ai fini del limite massimo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, il valore della causa va individuato, in via analogica, nell'importo domandato nel processo presupposto e non in quello eventualmente distribuito a esito del riparto fallimentare.
  • Nel fallimento, l'intervento del Fondo di garanzia INPS non estingue il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata, ma può incidere soltanto sulla quantificazione del pregiudizio e sull'eventuale decurtazione dell'indennizzo.
  • La determinazione del valore della controversia ai fini dell'equa riparazione non può essere rimessa a criteri dipendenti da variabili estranee alla domanda originaria o indipendenti dalla consistenza del credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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