Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30775/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un ex ispettore della Guardia di Finanza, al quale era stato contestato di avere, durante una verifica fiscale svolta nel 1998 nei confronti di una società, accettato prima e poi ricevuto denaro contante per alterare favorevolmente le risultanze di magazzino. Parallelamente era stato avviato un procedimento penale per il medesimo fatto, definito con decreto di archiviazione per prescrizione. Successivamente l'amministrazione aveva irrogato la sanzione della perdita del grado per rimozione nei confronti del militare in congedo. Il ricorrente aveva impugnato la decisione davanti al giudice amministrativo, ma il TAR e poi il Consiglio di Stato avevano respinto le sue doglianze. Con il ricorso per cassazione il militare ha denunciato: violazione dell'art. 111 Cost., lamentando la compromissione del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo penale; violazione del contraddittorio, sostenendo che nel procedimento penale non si era formata prova in dibattimento e che l'amministrazione aveva deciso senza adeguato supporto istruttorio; difetto di autonoma motivazione del Consiglio di Stato, che si sarebbe limitato a recepire la decisione di primo grado senza un effettivo vaglio giurisdizionale.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno ribadito che il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, mentre non è consentito censurare, tramite ricorso per cassazione, asseriti errori in iudicando o in procedendo, violazioni del diritto di difesa, carenze istruttorie, difetti di motivazione o vizi del giusto processo che attengono ai limiti interni della giurisdizione speciale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, alla rifusione in favore della controparte e al pagamento delle ulteriori somme indicate in dispositivo, oltre agli effetti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La censura fondata sulla violazione del giusto processo e del diritto di difesa non è deducibile in cassazione contro una decisione del giudice amministrativo quando attenga ai limiti interni della giurisdizione e non a un difetto di giurisdizione.

  • art. 1392, d.lgs. n. 66 del 2010

    È richiamato per escludere la violazione dei termini del procedimento disciplinare, poiché la contestazione è stata effettuata entro 90 giorni dall'acquisizione del decreto di archiviazione.

  • art. 129 c.p.p.

    È menzionato per evidenziare che l'archiviazione per prescrizione presuppone un vaglio circa l'insussistenza di elementi per il proscioglimento nel merito, secondo la ricostruzione del giudice amministrativo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la base procedurale della proposta di definizione anticipata del ricorso per manifesta inammissibilità.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    È applicato per la condanna alle ulteriori somme in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, in ragione della ritenuta sussistenza dei presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 319 c.p.

    È il reato penalmente contestato nei fatti oggetto anche del procedimento disciplinare, ma la decisione non ne affronta il merito penale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le decisioni dei giudici amministrativi è ammissibile soltanto per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un mezzo per denunciare errori di diritto sostanziale o processuale commessi nel giudizio amministrativo.
  • Non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione la doglianza che investe il modo in cui il giudice speciale ha valutato prove, motivato la decisione o applicato le regole del giusto processo, poiché tali profili attengono ai limiti interni della giurisdizione.
  • Sono inammissibili le censure con cui si deducono violazioni del diritto di difesa, del contraddittorio o carenze istruttorie della decisione amministrativa quando esse si risolvono in contestazioni del merito o della correttezza giuridica del giudizio espresso dal Consiglio di Stato.
  • Anche la deduzione di una motivazione solo apparente, o del mero recepimento della decisione di primo grado da parte del giudice amministrativo, non consente di superare il limite della giurisdizione e quindi non è deducibile davanti alle Sezioni Unite come motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.