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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30778/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da atti di diffida e messa in mora con cui un ente provinciale aveva chiesto a una società di distribuzione elettrica il pagamento, per gli anni 2008-2010, del canone previsto dall'art. 27 cod. strada per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, oltre alla TOSAP già corrisposta. La società aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità degli atti e dell'insussistenza del credito, sostenendo in particolare: a) di non essere legittimata passivamente con riguardo a una delle pretese relative alle linee elettriche ad alta tensione; b) che, per le occupazioni già assoggettate a TOSAP, il canone ex art. 27 cod. strada non potesse essere preteso integralmente ma dovesse essere depurato degli importi già versati a titolo di TOSAP. Il Tribunale aveva respinto la domanda della società; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo che il canone ex art. 27 e la TOSAP non fossero cumulabili sic et simpliciter e che, in sostanza, gli importi già riscossi a titolo di TOSAP dovessero essere detratti dal canone. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione del giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza tra le stesse parti, divenuta definitiva, avrebbe già affermato la cumulabilità del canone ex art. 27 cod. strada con altri canoni; dall'altro, ha denunciato la violazione dell'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997, assumendo che tale norma consente solo di detrarre il canone ex art. 27 dall'importo della TOSAP, e non viceversa, sicché la TOSAP non costituirebbe un tetto massimo del prelievo e il canone potrebbe essere di importo superiore, con eventuale compensazione solo al momento del pagamento della tassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, escludendo che il passaggio motivazionale richiamato dal ricorrente in una precedente sentenza della Corte d'appello costituisse una statuizione coperta da giudicato esterno vincolante nel presente giudizio, perché non costituiva premessa logica indispensabile della precedente decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 non stabilisce un tetto massimo rappresentato dalla TOSAP, né rende assorbente in generale la disciplina del canone ex art. 27 cod. strada; piuttosto, impone di detrarre dalla TOSAP gli importi di altri canoni previsti dalla legge e riscossi per la medesima occupazione. Ne consegue che, accertata l'identità delle occupazioni, il giudice di merito avrebbe dovuto operare il defalco degli importi già riscossi a titolo di TOSAP dagli importi dovuti per il canone ex art. 27, dichiarando dovuta solo la differenza algebrica. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al secondo motivo e la causa rinviata alla stessa Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato evocato come parametro del vizio di violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno tra le stesse parti

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno/esterno

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato come base della certificazione attestante il passaggio in giudicato della precedente sentenza

  • art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997

    "dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"

    la Corte lo interpreta nel senso che la detrazione opera dalla TOSAP degli altri canoni riscossi per la medesima occupazione; non introduce un limite massimo del prelievo pari alla TOSAP né assorbe in modo generale l'art. 27 cod. strada

  • art. 27 cod. strada

    richiamato quale fonte del canone non ricognitorio per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

  • art. 38 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato dal ricorrente come disciplina della TOSAP

  • art. 1, comma 816, l. n. 160/2019

    richiamato come introduzione del canone unico patrimoniale, ma ritenuto non incidente sul periodo controverso

  • art. 1, comma 847, l. n. 160/2019

    richiamato per l'abrogazione dell'art. 63 d.lgs. n. 446/1997 a decorrere dal 1 gennaio 2020

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    escluso, in conseguenza dell'accoglimento parziale del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, ma la sua efficacia preclusiva opera solo quando la precedente decisione abbia accertato una questione che costituisca premessa logica indispensabile della statuizione passata in giudicato.
  • In materia di occupazione di spazi pubblici, il canone ex art. 27 cod. strada e la TOSAP sono istituti distinti; la disciplina del comma 3 dell'art. 63 d.lgs. n. 446/1997 non elimina il canone ex art. 27, ma impone, per la medesima occupazione, di detrarre dalla TOSAP gli importi di altri canoni riscossi secondo legge.
  • Quando per la stessa occupazione siano stati già riscossi importi a titolo di TOSAP e sia richiesto anche il canone ex art. 27 cod. strada, il giudice deve verificare la coincidenza concreta delle aree o occupazioni e determinare il dovuto per differenza algebrica, non potendo respingere integralmente la pretesa solo perché la TOSAP è stata già pagata.
  • Il canone non ricognitorio ex art. 27 cod. strada ha natura giuridica diversa dalla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, perché è corrispettivo di una concessione o dell'uso speciale del bene pubblico e non un tributo per la sottrazione del bene alla viabilità.

Come è indicizzato

MaterieConcessione amministrativaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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