Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30787/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d'appello un indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un giudizio davanti al TAR del Lazio iniziato nel 2012 e definito nel 2020. Il Consigliere delegato aveva liquidato euro 1.600 per ciascuno, riconoscendo quattro anni di ritardo. Con opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 i ricorrenti sostenevano che il ritardo dovesse essere quantificato in cinque anni e che, quindi, spettasse un indennizzo maggiore. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione ritenendo che, alla luce della sentenza del TAR che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, il bene della vita era già stato conseguito, poiché nel frattempo i ricorrenti avevano sostenuto gli esami e conseguito la laurea; perciò non era provato il pregiudizio da irragionevole durata per l'ulteriore anno invocato. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 2, comma 2-bis, 2-bis, comma 1 e 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001, oltre a motivazione omessa o apparente, sostenendo che: la durata irragionevole era di otto anni e dodici giorni; la Corte territoriale avrebbe attribuito un potere discrezionale non consentito dalla legge; vi sarebbe stata carenza di motivazione sulla reale ragione dell'improcedibilità del giudizio presupposto; il venire meno dell'interesse non era scontato per via di un contrasto giurisprudenziale interno al TAR; e non era stato accertato in concreto quando avessero conseguito tutti gli esami o la laurea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ratione temporis, si applicasse la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001 per i casi di estinzione del processo per rinuncia o inattività, norma interpretata in coerenza con la sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo. Ha affermato che l'improcedibilità del giudizio presupposto per sopravvenuta carenza di interesse è riconducibile al medesimo fenomeno e che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che i ricorrenti avevano già conseguito il bene giuridico richiesto (la laurea o il completamento degli esami propedeutici), escludendo così il patema d'animo per l'ulteriore periodo. Le censure dei ricorrenti miravano, in sostanza, a rivalutare il merito e le prove, attività non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, qui insussistente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Amministrazione; è stata anche esclusa l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato, perché il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, quando il processo presupposto sia stato definito per sopravvenuta carenza di interesse e risulti che la parte abbia già conseguito il bene della vita perseguito, il danno da irragionevole durata può ritenersi escluso per il periodo successivo alla ragionevole durata, salvo specifica prova contraria del pregiudizio subito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo è concettualmente assimilabile, ai fini dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001, alle ipotesi di rinuncia o inattività delle parti, sicché opera la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da ritardo.
  • Chi deduce il superamento della presunzione di insussistenza del pregiudizio deve allegare e provare in modo specifico la persistenza del patema d'animo nonostante il venir meno dell'interesse sostanziale alla decisione.
  • In cassazione non è ammesso trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove non legali del giudice di merito non è, di regola, censurabile se non nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale rilevante ex art. 132, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.