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Sentenza

Sentenza del 05/08/2024 n. 22096 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni relativo al 2009, emesso perché ATM non aveva dichiarato contributi del Comune di Messina destinati al ripianamento del debito e perché l’Agenzia contestava l’ammortamento di costi per lavori su un immobile utilizzato dalla società. L’Agenzia ha contestato la motivazione della CTR sui contributi, la mancata tassazione degli stessi e il riconoscimento dell’ammortamento, oltre all’annullamento delle sanzioni. ATM ha lamentato l’omessa motivazione e l’omessa pronuncia sull’assoggettabilità a IVA dei contributi comunali.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi dell’Agenzia sui contributi ai fini delle imposte dirette: i contributi pubblici destinati a ripianare i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale non sono componenti positivi di reddito imponibili. Ha accolto il quinto motivo dell’Agenzia sui costi dell’immobile: non sono ammortizzabili i costi di costruzione di un fabbricato edificato su terreno altrui, se il contribuente non prova di avere acquisito la proprietà o altro diritto reale di godimento, come il diritto di superficie o una concessione a costruire; in assenza di tali titoli opera l’accessione. Ha accolto il primo motivo incidentale di ATM perché la CTR non aveva motivato se i contributi fossero direttamente connessi al prezzo dei servizi e quindi imponibili a IVA; il secondo motivo incidentale è rimasto assorbito. Anche il quarto motivo principale dell’Agenzia sulle sanzioni è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Nel caso esaminato, i contributi pubblici destinati al ripianamento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e non sono assoggettati a imposizione diretta.

  • Art. 102, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    i costi concernenti la realizzazione o l'acquisto di un bene sono ammortizzabili allorquando il bene entra nel patrimonio dell'imprenditore (cfr. art. 102 , comma 1, del TUIR , laddove si parla di esercizio di entrata), con conseguente iscrizione del bene nello stato patrimoniale.

    L’ammortamento presuppone che il bene sia entrato nel patrimonio dell’impresa; l’uso concreto del bene, da solo, non basta a rendere ammortizzabili i relativi costi.

  • Art. 102, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su di un terreno di proprietà altrui in assenza di concessione a costruire o di acquisto del diritto di superficie non sono ammortizzabili, riguardando il bene di un terzo, ma al limite sono deducibili, al pari dei costi di manutenzione (arg. ex art. 102 , comma 4, del TUIR ), ricorrendone le condizioni di legge

    I costi relativi a un fabbricato di proprietà altrui non sono ammortizzabili; possono eventualmente essere dedotti secondo le regole applicabili ai costi di manutenzione, se ne ricorrono i presupposti.

  • Art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    La disposizione era invocata dall’Agenzia per sostenere l’obbligo degli enti locali di ripianare le perdite delle aziende di trasporto; la Corte ha tuttavia ritenuto infondati i motivi relativi alla tassazione diretta, perché i contributi a ripiano non costituiscono componenti positivi di reddito.

  • Art. 10, undicesimo comma, della L.R. Sicilia 14 giugno 1983, n. 68

    La norma era richiamata dall’Agenzia a sostegno dell’obbligo di ripianamento delle perdite delle aziende locali di trasporto; tale obbligo non rende, secondo la decisione, i relativi contributi imponibili ai fini delle imposte dirette.

  • Art. 954 del codice civile

    La questione della proprietà del fabbricato va valutata considerando che, in assenza di un diritto di superficie o di una concessione idonea, l’edificio costruito sul terreno segue la proprietà del suolo per effetto dell’accessione.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi pretende di ammortizzare i costi di un bene deve dimostrare i presupposti che ne consentono l’iscrizione nel proprio patrimonio, inclusa l’acquisizione della proprietà o di altro diritto reale di godimento.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile

    La Cassazione ha esaminato i motivi denunciati sotto i diversi profili di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo: i motivi dell’Agenzia sui contributi sono stati rigettati, quello sull’ammortamento accolto; il motivo di ATM sull’omessa motivazione in materia IVA è stato accolto.

  • Art. 384, quarto comma, del codice di procedura civile

    I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati e vanno disattesi, anche se per ragioni differenti da quelle evidenziate dalla CTR, la cui motivazione va, pertanto, corretta ai sensi dell' art. 384 , quarto comma, cod. proc. civ.

    La Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, pur essendo fondata su ragioni diverse da quelle corrette.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile

    La disposizione era invocata dall’Agenzia per denunciare una motivazione inconsistente sul fatto della corresponsione dei contributi; i relativi motivi sono stati rigettati quanto alla tassazione diretta.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    La disposizione era invocata, insieme all’art. 132 c.p.c., per contestare la motivazione della CTR; la censura non ha condotto all’annullamento della decisione sui contributi ai fini delle imposte dirette.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione, relativa ai requisiti della sentenza tributaria, era invocata per denunciare l’insufficienza della motivazione; i motivi dell’Agenzia concernenti i contributi ai fini delle imposte dirette sono stati rigettati.

  • Art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma era invocata dall’Agenzia in relazione all’annullamento delle sanzioni, ma il motivo è rimasto assorbito in seguito all’accoglimento del motivo di ATM sulla mancata motivazione relativa all’IVA.

  • Art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La norma era invocata dall’Agenzia a sostegno della censura sulle sanzioni; la Cassazione non ha deciso tale censura, dichiarandola assorbita.

  • Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La norma era invocata dall’Agenzia in tema di sanzioni, ma il relativo motivo è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito.

Massime di principio

  • I contributi pubblici destinati specificamente a ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono, secondo il principio applicato dalla Corte, componenti positivi di reddito imponibili ai fini delle imposte dirette.
  • Ai fini IVA, la qualificazione di un contributo dipende dalla sua funzione e dal collegamento diretto con il prezzo: occorre verificare se il contributo sia corrisposto perché il beneficiario fornisca un bene o un servizio determinato, con una riduzione proporzionale del prezzo. Il giudice deve motivare su questo specifico collegamento.
  • L’ammortamento non consegue alla sola utilizzazione aziendale di un bene: occorre che il bene entri nel patrimonio dell’impresa in proprietà o in forza di altro diritto reale di godimento; il leasing può rilevare secondo le caratteristiche indicate dalla decisione.
  • Chi costruisce su terreno altrui non può ammortizzare il fabbricato se non prova un titolo che impedisca l’accessione, come la concessione a costruire o l’acquisto del diritto di superficie. L’eventuale deducibilità dei costi va valutata separatamente e richiede il ricorrere delle condizioni di legge.
  • La Cassazione può confermare il rigetto di una censura correggendo la motivazione della sentenza d’appello, se il risultato giuridico è corretto per una ragione diversa.

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