Cassazione Civile, Ordinanza n. 05477/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo operato dalla Cassa, a titolo di contributo di solidarietà, su un trattamento pensionistico già in godimento ed erogato dall'INPS in regime di totalizzazione. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado e poi in appello la declaratoria di illegittimità delle trattenute e la condanna alla restituzione di quanto prelevato. La Corte d'appello ha confermato l'illegittimità del contributo, escludendo la rivalutazione monetaria sulle somme da restituire e riconoscendo solo gli interessi legali; inoltre ha escluso la possibilità di una condanna per future trattenute. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare della Cassa, dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come modificato, e di norme costituzionali, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà deliberato dalla Cassa; 2) in subordine, violazione dell'art. 434 c.p.c. e dell'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, per mancato riconoscimento del contributo previsto per il biennio 2012-2013; 3) in subordine, violazione delle norme sulla prescrizione, per avere la Corte d'appello applicato la prescrizione decennale anziché quinquennale all'azione di ripetizione delle trattenute; 4) in subordine, violazione delle norme sugli accessori del credito, per avere fatto decorrere gli interessi dalla scadenza dei singoli ratei di pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché contrari a un orientamento consolidato che esclude il potere della Cassa di introdurre, con propri atti, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, confermando che l'azione di restituzione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale, non ricorrendo i presupposti per il termine quinquennale. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, ribadendo che, nelle prestazioni previdenziali, gli interessi vanno calcolati sul capitale rivalutato con decorrenza periodica dal momento dell'inadempimento. Non ha liquidato le spese di lite per la tardività del controricorso, ma ha condannato la ricorrente al pagamento della somma ex art. 96 c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamati dalla Cassa per fondare l'autonomia regolamentare dell'ente, ma ritenuti non decisivi rispetto al limite dell'art. 23 Cost. per l'introduzione di prestazioni patrimoniali imposte
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
invocato quale base normativa del potere di intervento sulla gestione previdenziale, ma ritenuto insufficiente a legittimare un contributo di solidarietà introdotto dalla Cassa
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
menzionato tra le norme che la Corte reputa non determinanti ai fini della legittimazione del prelievo
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
richiamato come interpretazione autentica, ma ritenuto privo di valenza decisiva nel senso prospettato dalla ricorrente
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
invocato per sostenere l'applicabilità del contributo di solidarietà nel biennio 2012-2013, ma escluso alla luce dell'orientamento consolidato
artt. 2, 3 e 23 Cost.
l'art. 23 Cost. è utilizzato come parametro decisivo per affermare che una prestazione patrimoniale imposta può essere introdotta solo dalla legge; gli altri parametri sono evocati ma non accolti
richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne faccia un autonomo scrutinio decisivo
richiamato per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il controricorso
evocato nel secondo motivo, ma il motivo è ritenuto inammissibile per contrasto con orientamento consolidato
art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011
richiamato in relazione al contributo di solidarietà biennale, ma senza esito favorevole per la ricorrente
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
richiamato nel motivo sulla prescrizione
invocato per la prescrizione quinquennale, ma la Corte conferma la prescrizione decennale
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
richiamato nel motivo sulla prescrizione
artt. 3 e 38 Cost.
evocati in relazione alla disciplina della prescrizione e delle prestazioni previdenziali, senza accoglimento delle censure
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
richiamato nel motivo sugli interessi
invocati per censurare il dies a quo degli interessi sulle somme restituite, ma la Corte conferma la decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei
primo comma; secondo comma; ult. co.
richiamato per la definizione camerale e per la decisione conforme alla proposta non accettata
base processuale per la declaratoria di inammissibilità dei motivi in presenza di orientamento consolidato
applicato, in ragione della decisione conforme a proposta non accettata, per la condanna della ricorrente alla somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 23 Cost.
principio decisivo: una prestazione patrimoniale imposta non può essere introdotta da atto della Cassa, ma solo da legge
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, con propri regolamenti o delibere, contributi di solidarietà che incidano su trattamenti pensionistici già determinati, perché si tratta di prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge ex art. 23 Cost.
- L'orientamento giurisprudenziale consolidato può condurre, in sede di legittimità, alla declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. dei motivi che ripropongono censure già superate da una costante linea interpretativa.
- L'azione di ripetizione delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà su prestazioni previdenziali è soggetta a prescrizione decennale, non essendo assimilabile a un credito liquido ed esigibile soggetto al termine breve quinquennale.
- Nelle prestazioni previdenziali, gli interessi sulle somme da restituire decorrono, in via periodica, dal momento dell'inadempimento e si calcolano sul capitale rivalutato, non secondo il regime ordinario delle obbligazioni pecuniarie.
- Quando il ricorso è definito in conformità a una proposta non accettata nel procedimento camerale, può trovare applicazione la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, secondo i presupposti previsti dalla normativa processuale.
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