Cassazione Civile, Ordinanza n. 05382/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione spettante a una lavoratrice iscritta al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con particolare riferimento alla determinazione della cosiddetta "quota B", riferita alle anzianità contributive maturate dal gennaio 1993 in poi. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte l'eccezione di decadenza triennale dell'INPS, limitandola ai soli ratei del supplemento di pensione maturati fino al 12 maggio 2013, e aveva calcolato la quota B sulla retribuzione effettivamente percepita senza applicare il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione dell'INPS, ritenendo da un lato inammissibili le doglianze sull'eccezione di decadenza per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c. e, dall'altro, non più operante il massimale pensionabile per effetto del d.lgs. n. 182 del 1997. In cassazione l'INPS ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente giudicato generiche le censure di appello, e violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997 per non avere applicato il limite massimo di retribuzione pensionabile nella determinazione della quota B.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l'appello dell'INPS era specifico e idoneo a contrastare la decisione di primo grado sull'eccezione di decadenza. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, ribadendo l'orientamento secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 continua ad applicarsi e non è stato abrogato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini sia la questione della decadenza sia quella del calcolo della quota B, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge processuale, in relazione alla ritenuta erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello
l'atto di appello deve contenere censure specifiche e intelligibili; nel caso concreto le critiche dell'INPS sono state ritenute specifiche e quindi erroneamente giudicate generiche dalla Corte d'appello
art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
la decadenza triennale introdotta/disciplinata da tale norma si applica anche alle domande di riliquidazione delle pensioni già in essere, ma solo per i ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale
art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
ha introdotto la decadenza triennale richiamata nel giudizio
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
prevede il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile; la Corte lo ritiene ancora applicabile alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo
ha innovato il metodo di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, ma non ha abrogato il massimale previsto dal d.P.R. n. 1420 del 1971
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
non elimina il tetto retributivo di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971
art. 38 Cost.
una interpretazione che travolga anche i ratei infratriennali e futuri per effetto della decadenza sarebbe incompatibile con la tutela del nucleo essenziale della prestazione
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto quando l'impugnazione individua chiaramente le statuizioni censurate e contiene una parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni della sentenza impugnata; non è corretto dichiarare inammissibile un appello che consenta al giudice e alla controparte di comprendere e vagliare le doglianze nel merito.
- La decadenza triennale in materia pensionistica, introdotta dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 come modificato nel 2011, si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti già in essere, ma opera soltanto per le differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale e non si estende ai ratei successivi.
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971 resta applicabile anche dopo il d.lgs. n. 182 del 1997, in assenza di abrogazione espressa o incompatibilità normativa.
- Il calcolo della pensione speciale di settore deve essere effettuato secondo l'interpretazione letterale, sistematica e diacronica della disciplina, verificandone la compatibilità costituzionale, ma senza desumere l'abrogazione di un limite retributivo solo dal mutamento del metodo di calcolo.
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