Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05387/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite origina da un'opposizione a un avviso di addebito per contributi IVS dovuti quale coltivatore diretto, oltre al verbale ispettivo presupposto e alle intimazioni di pagamento collegate. In appello, a seguito dell'estinzione dell'agente della riscossione originariamente evocato, la corte territoriale aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titolo universale; poiché l'integrazione non risultava eseguita nei termini assegnati, l'appello era stato dichiarato improcedibile. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 291, 330, 348, 420 e 435 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che non vi fosse mai stato un valido ordine di rinotifica e che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto perentorio il termine concesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e di autosufficienza: il ricorso non riportava gli atti di appello né i verbali di udienza necessari a verificare la fondatezza del vizio denunciato, né consentiva di apprezzare in concreto la dedotta violazione processuale. La Corte ha richiamato il principio per cui, specialmente nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci violazioni di norme processuali deve indicare e trascrivere gli elementi fattuali e gli atti processuali rilevanti, in modo da rendere possibile il controllo di legittimità. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata in relazione all'integrazione del contraddittorio e agli effetti della mancata rinnovazione della notificazione

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'impugnazione

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma del rito del lavoro rilevante nel caso

  • art. 435 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio di appello nel rito del lavoro

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento della censura di legittimità processuale

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno della doglianza sul giusto processo

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su vizi processuali non basta la mera denuncia della violazione di legge: il ricorrente deve esporre in modo autosufficiente i fatti processuali rilevanti e trascrivere gli atti indispensabili al controllo della Corte.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione opera con particolare rigore nel rito del lavoro, dove la presenza di termini perentori e decadenziali impone di indicare con precisione gli elementi fattuali che delimitano la denunciata violazione processuale.
  • Il ricorso è inammissibile quando non consente alla Corte di verificare, sulla base del solo atto di impugnazione, la sussistenza del vizio dedotto e la sequenza processuale in cui esso si colloca.
  • La mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali su cui si fonda il motivo integra difetto di specificità del ricorso per cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di attività difensiva della controparte, non si provvede sulle spese; resta ferma, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.