Cassazione Civile, Ordinanza n. 05386/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la riliquidazione in aumento della pensione già in godimento, con inclusione nella base di calcolo degli emolumenti extramensili connessi alla contribuzione figurativa per disoccupazione. La Corte d’appello ha accolto la pretesa, ritenendo che la decadenza prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, nel testo modificato dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011, si applicasse anche alle domande di riliquidazione di trattamenti maturati prima della nuova disciplina, ma limitatamente ai ratei arretrati e non al diritto al ricalcolo in sé. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato, e dell’art. 6 d.l. n. 103/1991, sostenendo che la decadenza dovesse colpire l’intera pretesa di rideterminazione della pensione e non solo i ratei anteriori al triennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell’INPS, confermando l’orientamento secondo cui la decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale, senza estendersi al diritto al ricalcolo della pensione né ai ratei successivi. Il Collegio ha richiamato la natura fondamentale del diritto a pensione, qualificato come irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, e ha osservato che una lettura diversa sarebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. La Corte ha compensato le spese di legittimità, rilevando che l’orientamento seguito si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso, e ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel testo modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011
La decadenza ivi prevista si applica soltanto alle differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale, non anche al diritto alla riliquidazione della pensione.
Ha modificato l’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, ma non nel senso di rendere decadibile l’intero diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica.
È richiamato come coerente con la lettura che limita la decadenza ai soli ratei arretrati e non all’intero diritto pensionistico.
art. 38 Cost.
Viene evocato come parametro che rende incompatibile l’applicazione della decadenza all’intera pretesa di rideterminazione quando ciò comprometta il nucleo essenziale della prestazione pensionistica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- La decadenza in materia pensionistica va interpretata in modo restrittivo quando l’azione mira alla riliquidazione della prestazione: essa colpisce le sole differenze economiche maturate oltre il termine decadenziale, non il diritto al ricalcolo in sé.
- Il diritto a pensione, quale posizione fondamentale collegata all’art. 38 Cost., non può essere assoggettato a una decadenza che ne elimini integralmente la tutela, specie se ciò incide anche sui ratei futuri o sul nucleo essenziale della prestazione.
- Quando un indirizzo giurisprudenziale favorevole alla parte ricorrente si consolida solo successivamente alla proposizione del ricorso, possono sussistere giusti motivi per compensare le spese di legittimità.
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