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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05390/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una ex dipendente/editorialista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 3.750,43 a titolo di residuo ferie, residuo tredicesima mensilità e indennità redazionale. La società aveva proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che la lavoratrice si fosse dimessa senza giusta causa e che quindi fosse tenuta a corrispondere l’indennità di mancato preavviso, credito che la società vantava in compensazione o comunque come eccezione idonea a paralizzare la pretesa monitoria. In appello la società ha poi censurato: la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice accertato la giusta causa di dimissioni in assenza di una domanda specifica; la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non contestati i fatti posti a base della giusta causa; e, in subordine, l’erroneo rigetto delle prove articolate in appello sulla questione della giusta causa. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione ritenendo che l’accertamento della giusta causa fosse necessario per decidere sia la domanda monitoria sia l’eccezione riconvenzionale della società, e che i fatti allegati dalla lavoratrice non fossero stati specificamente contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che l’accertamento della giusta causa era solo strumentale alla decisione sull’opposizione e sulla eccezione riconvenzionale della datrice di lavoro, non una domanda autonoma extra petita. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specifica trascrizione degli atti rilevanti e perché risolti in una rivalutazione dei fatti di causa. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo: una volta considerati non contestati i fatti posti dalla lavoratrice a base della giusta causa, non era necessaria l’ammissione delle prove richieste dalla società. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non incorre in extrapetizione se accerta la giusta causa di dimissioni come passaggio logicamente necessario per decidere sulla pretesa azionata e sull’eccezione difensiva della controparte, senza pronunciare una domanda autonoma non proposta

  • art. 101 c.p.c.

    la dedotta violazione del contraddittorio è esclusa quando la questione sia già nel thema decidendum per effetto delle allegazioni introdotte e delle difese spiegate nel giudizio

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme al diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per la sua natura di contestazione del merito

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude che sia stato leso il diritto di difesa, poiché la questione della giusta causa risultava già collegata alle allegazioni delle parti

  • art. 115 c.p.c.

    se i fatti posti a base della giusta causa non sono specificamente contestati, il giudice può ritenerli provati e non è tenuto ad ammettere ulteriori prove sul punto

  • art. 437 c.p.c.

    le prove articolate in appello non sono ammissibili quando vertano su fatti già ritenuti non contestati e quindi non bisognosi di istruzione probatoria

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 27 del c.n.l.g.

    richiamato dalla società per sostenere il diritto all’indennità di mancato preavviso in assenza di giusta causa

  • art. 32 del c.n.l.g.

    richiamato per individuare la disciplina contrattuale della giusta causa di dimissioni

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’accertamento di un fatto costitutivo o impeditivo può essere compiuto anche se non forma oggetto di una domanda autonoma, quando sia logicamente necessario per decidere la pretesa azionata o un’eccezione riconvenzionale ritualmente introdotta.
  • L’opposto, pur essendo attore sostanziale, può vedere ampliato il thema decidendum se l’opponente introduce una eccezione riconvenzionale; in tal caso è consentito l’esame della questione strettamente connessa, senza che ciò integri extrapetizione.
  • La nozione di eccezione riconvenzionale si distingue dalla domanda riconvenzionale perché è diretta soltanto a paralizzare la pretesa avversaria mediante l’allegazione di un controdiritto, senza introdurre una autonoma domanda di condanna.
  • In sede di legittimità, la censura fondata su violazioni del contraddittorio, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o dell’onere di contestazione richiede la completa e puntuale trascrizione degli atti processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando i fatti fondativi di una pretesa o di un’eccezione risultano non specificamente contestati, il giudice può considerarli provati e non deve ammettere prove ulteriori sul medesimo punto.
  • Le prove dedotte in appello sono inutili e quindi non ammissibili se riguardano circostanze già reputate non controverse nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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