Cassazione Civile, Ordinanza n. 05385/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La cassa previdenziale ha impugnato la sentenza della corte d'appello che, confermando il tribunale, aveva accolto l'opposizione di un geometra avverso due cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali richiesti per gli anni dal 2008 al 2012. La cassa ha dedotto tre censure: violazione della disciplina statutaria della cassa, della normativa di settore sui geometri e delle norme sulla privatizzazione degli enti previdenziali; violazione delle norme che individuano i presupposti dell'obbligo contributivo e dell'iscrizione; violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova. In sostanza, la cassa ha sostenuto che, per l'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, senza rilievo decisivo della saltuarietà dell'attività svolta o dell'assenza di reddito, mentre la corte territoriale aveva ritenuto non professionali alcune attività isolate e gratuite svolte in ambito familiare, escludendo così il requisito della continuità professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro connessione, perché la decisione impugnata non si è conformata al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono invece irrilevanti la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 Statuto CIPAG
invocato dalla cassa per sostenere la debenza della contribuzione minima e l'obbligatorietà dell'iscrizione; la Corte lo legge in continuità con la disciplina legale e con la giurisprudenza di legittimità che non richiede la continuità dell'attività come condizione per il contributo minimo.
art. 1 L. n. 37/1967
richiamato tra le fonti che disciplinano l'obbligo previdenziale dei geometri.
art. 10, u.c., L. n. 773/1982
richiamato come base normativa del sistema contributivo dei geometri, in coordinamento con l'art. 22 della stessa legge.
art. 22 L. n. 773/1982
la Corte ribadisce che l'iscrizione alla cassa è obbligatoria per gli iscritti all'albo che esercitano con continuità, ma che il sistema previgente già imponeva un contributo anche a chi non esercitasse con tale carattere, e che la disciplina successiva consente la previsione del contributo minimo; la saltuarietà dell'attività non esclude l'obbligo contributivo minimo.
art. 1 D.Lgs. n. 509/1994
richiamato quale norma di privatizzazione della cassa e di inquadramento del nuovo assetto normativo.
art. 2229 c.c.
richiamato nel secondo motivo per contestare la qualificazione dell'attività professionale e i presupposti dell'esercizio della professione.
art. 16 R.D. n. 724/1929
richiamato nel secondo motivo come disposizione della disciplina professionale dei geometri.
art. 2697 c.c.
invocato nel terzo motivo in tema di riparto dell'onere della prova; il ricorso è stato comunque accolto sul diverso e decisivo principio di diritto relativo all'obbligo contributivo.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato come norma procedurale per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini.
art. 360 n. 3 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato dalla Corte come norma che consente interventi per l'equilibrio finanziario delle casse privatizzate e coerente con la potestà di prevedere contributi obbligatori anche per iscritti non continuativi.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
richiamato come espressione del principio di universalizzazione delle tutele previdenziali, opposto al precedente assetto fondato sulla continuità dell'esercizio professionale.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
citato come modifica della disciplina previdenziale nel quadro normativo successivo.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
citato come disposizione interpretativa richiamata nella ricostruzione del quadro normativo.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa previdenziale dei geometri e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; non assume rilievo decisivo il carattere occasionale o saltuario dell'attività svolta, né l'assenza di reddito professionale.
- Le previsioni statutarie adottate dalle casse privatizzate, se coerenti con il quadro legislativo di settore, possono rideterminare gli obblighi contributivi senza ampliare la platea soggettiva oltre quanto già previsto dalla legge, in funzione dell'equilibrio finanziario di lungo periodo.
- La nozione di continuità dell'esercizio professionale, rilevante nella disciplina originaria, non può essere utilizzata per escludere il contributo minimo quando la normativa successiva e la giurisprudenza consolidata riconducono l'obbligo contributivo alla sola iscrizione all'albo.
- In presenza di orientamento consolidato della Corte di cassazione sul punto decisivo della controversia, la sentenza di merito che se ne discosti incorre in violazione di legge.
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