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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11040/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia origina da una sanzione amministrativa irrogata dalla CONSOB per violazione dell'art. 187-bis TUF in materia di abuso di informazioni privilegiate. Al ricorrente, quale beneficiario economico di una società estera, è stato contestato di avere acquistato un ingente quantitativo di azioni Italcementi in prossimità della diffusione di un comunicato societario relativo a un'operazione straordinaria con HeidelbergCement, operazione che avrebbe determinato un sensibile apprezzamento del titolo e consentito la realizzazione di una rilevante plusvalenza. Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione alla sanzione, deducendo, in sintesi: l'erronea applicazione della disciplina dell'insider trading secondario; la carenza o apparenza di motivazione; l'erronea valutazione degli indizi; l'illegittimo utilizzo di presunzioni e di una supposta catena presuntiva; l'inutilizzabilità di dichiarazioni autoaccusanti e di dichiarazioni rese da altro soggetto senza garanzie difensive; l'erronea applicazione della disciplina sulla sospensione per pregiudizialità; la violazione del canone probatorio penalistico; l'illegittima conferma della sanzione nonostante la successiva riduzione della cornice edittale; e la mancata rilevazione d'ufficio di ulteriori vizi del procedimento sanzionatorio CONSOB e di asserite carenze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestavano la motivazione della sentenza impugnata, l'accertamento del possesso e dell'uso dell'informazione privilegiata, l'utilizzo di presunzioni semplici, l'impiego delle dichiarazioni degli interessati come meri elementi di conferma, la mancata sospensione del giudizio per la pendenza di altra decisione relativa a un diverso soggetto, nonché la conferma della sanzione nonostante il successivo ius superveniens più favorevole. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo volto a introdurre questioni non devolute con l'atto di opposizione. La Corte ha confermato che, nei procedimenti per abuso di mercato, il fatto ignoto può essere provato mediante un quadro indiziario unitario, grave, preciso e concordante, senza divieto di doppie presunzioni, e che il giudice di legittimità non può rivalutare il merito probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 187-bis TUF

    Individua i fatti costitutivi dell'illecito di insider trading secondario, che possono consistere nel possesso e utilizzo dell'informazione privilegiata, nella comunicazione ad altri o nella raccomandazione/induzione a compiere operazioni.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando ricostruisce il percorso logico seguito dal giudice e non è apparente solo perché il ricorrente non lo condivide.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione e del giusto processo, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La sospensione del processo per pregiudizialità è esclusa quando il rapporto pregiudicante è solo di pregiudizialità logica; anche nei casi di pregiudizialità tecnica la sospensione è solo facoltativa se la causa pregiudicante non è passata in giudicato.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Il fatto ignoto può essere desunto da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti; il giudice deve valutarli unitariamente, senza divieto di presunzioni a catena, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente sorretto.

  • art. 192, secondo comma, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulle presunzioni non consente una rivalutazione del merito, ma solo la verifica della tenuta logica dell'inferenza.

  • art. 533, primo comma, c.p.p.

    Richiamato in relazione al canone dell'accertamento oltre il ragionevole dubbio; la Corte afferma che tale canone non esclude il ricorso alla prova indiziaria anche nei procedimenti sanzionatori di natura punitiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato con riferimento alle garanzie difensive e al diritto al silenzio; la Corte esclude che le garanzie del processo penale debbano essere trasposte integralmente e automaticamente nel procedimento CONSOB.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come parametro di conformità ai vincoli derivanti da CEDU e diritto UE, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 350 c.p.p.

    Invocato per sostenere il diritto al silenzio; la Corte non ne estende l'applicazione piena al procedimento amministrativo sanzionatorio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno delle garanzie di difesa e della presunzione di innocenza; la Corte ritiene compatibile con tali principi l'uso del ragionamento presuntivo nei procedimenti sanzionatori amministrativi.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato in tema di tutela giurisdizionale effettiva; non impedisce l'utilizzo di prove indiziarie e di dichiarazioni valutate come conferma di un quadro già probatorio.

  • art. 48 CDFUE

    Richiamato in relazione alla presunzione di innocenza e ai diritti della difesa; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 187-septies TUF

    commi secondo e sesto-bis

    Richiamato in relazione al procedimento e ai poteri del giudice nell'opposizione alle sanzioni CONSOB.

  • art. 6 d.lgs. n. 72/2015

    Ha modificato in senso più mite la cornice edittale dell'art. 187-bis TUF; il giudice deve rimodulare la sanzione secondo i nuovi parametri, non con un mero criterio aritmetico.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Richiamato per la retroattività della legge più favorevole in materia sanzionatoria.

  • art. 25 Cost.

    Invocato in relazione al principio di legalità e alla disciplina sanzionatoria più favorevole.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato con riferimento all'eguaglianza e alla ragionevolezza della disciplina sanzionatoria.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sui limiti della domanda nel giudizio di opposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudizio di opposizione è delimitato dai motivi dedotti; non possono essere introdotte nuove censure in cassazione fuori dai limiti della devoluzione originaria.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla parte ricorrente sul trattamento sanzionatorio più favorevole; la Corte afferma che la sanzione va rivalutata secondo la nuova cornice, senza automatismi aritmetici.

  • art. 193 c.p.p.

    Richiamato in tema di regole probatorie e di valutazione degli indizi, senza incidere sull'esito.

  • art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p.

    Invocato per l'utilizzabilità di dichiarazioni rese da coindagati/incolpati; la Corte considera tali dichiarazioni meri elementi di conferma di un quadro probatorio già sufficiente.

  • art. 197 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle dichiarazioni dei coimputati/incolpati.

  • art. 498 c.p.p.

    Richiamato per il diritto al contraddittorio nell'assunzione delle dichiarazioni, non ritenuto ostativo nel procedimento in esame.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 117 Cost. per il rispetto degli obblighi sovranazionali.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Usato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 126 TFUE

    Richiamato solo per escludere la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per abuso di mercato, il possesso e l'utilizzazione dell'informazione privilegiata possono essere provati mediante presunzioni semplici, purché il giudice valorizzi un quadro unitario di indizi gravi, precisi e concordanti, senza pretendere la prova diretta della fonte dell'informazione.
  • Non esiste nel processo civile un divieto assoluto di presunzioni a catena: un fatto accertato in via presuntiva può fungere da base per ulteriori inferenze, se ogni passaggio logico è sorretto da elementi oggettivi e da un ragionamento non illogico.
  • Nel giudizio di legittimità il controllo sulla prova presuntiva non consente una nuova valutazione del merito; la censura è ammissibile solo se il ragionamento inferenziale del giudice sia radicalmente illogico, contraddittorio o fondato su elementi privi di capacità dimostrativa.
  • La pregiudizialità che riguarda solo un antecedente logico della decisione principale non impone la sospensione necessaria del processo; anche quando vi sia una pregiudizialità tecnica, la sospensione è solo facoltativa se la causa pregiudicante non è passata in giudicato.
  • Nel procedimento di opposizione a sanzioni CONSOB il giudizio resta delimitato dai motivi di opposizione originari: non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione questioni o censure non devolute al giudice di merito.
  • La retroattività della disciplina sanzionatoria più favorevole impone al giudice di rivalutare la sanzione alla luce della nuova cornice edittale e dei criteri legali di commisurazione, ma non richiede un mero ricalcolo aritmetico della sanzione già irrogata.
  • Le dichiarazioni autoaccusanti o rese da altri soggetti coinvolti possono essere utilizzate, nei limiti del caso concreto, come elementi di conferma di un quadro probatorio già autonomamente sufficiente, senza che ciò comporti di per sé violazione del diritto di difesa o del diritto al silenzio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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