Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16864/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato alla società l'indebito utilizzo, per l'anno d'imposta 2012, di un credito d'imposta per incremento dell'occupazione previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 e disciplinato dall'art. 2 del d.l. n. 70/2011 e dal decreto attuativo ministeriale del 24.5.2012. In primo grado il ricorso della società era stato respinto perché, secondo la C.T.P., la società non aveva presentato la prescritta istanza e non aveva provato i presupposti agevolativi. In appello, invece, la C.T.R. ha accolto il gravame ritenendo sufficiente la prova delle nuove assunzioni a tempo indeterminato e irrilevante l'uso di un codice errato nella fruizione del beneficio, in quanto non ancora predisposto dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. n. 70/2011 e dell'art. 5 del decreto attuativo, sostenendo che la CTR aveva considerato solo l'incremento occupazionale, omettendo di verificare i presupposti ulteriori e indispensabili per l'agevolazione, in particolare la presentazione dell'istanza alla Regione e l'inserimento in graduatoria con comunicazione di accoglimento. La società ha resistito e ha anche invocato, in memoria, la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, ma senza depositare la quietanza del versamento richiesto per il perfezionamento della procedura.

La decisione

La Corte ha ritenuto non perfezionata la definizione agevolata delle liti pendenti, perché mancava la prova del pagamento della prima rata o dell'intero importo dovuto, e ha quindi esaminato il ricorso nel merito. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente, affermando che i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione sono quelli del codice di procedura civile e che la qualificazione del motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. era corretta. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, rilevando che la C.T.R. aveva omesso di considerare che, per le agevolazioni tributarie, il contribuente deve provare tutti i presupposti previsti dalla disciplina agevolativa, non solo l'incremento occupazionale ma anche la presentazione dell'istanza regionale e l'ammissione al beneficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    credito indebitamente utilizzato a titolo di incremento dell'occupazione

    richiamato come norma che consente l'utilizzo in compensazione del credito, ma solo se il beneficio spetta secondo la disciplina sostanziale applicabile.

  • art. 2 d.l. n. 70/2011

    credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato

    la Corte ne ricava che il credito è subordinato non solo alle nuove assunzioni, ma anche ai requisiti e alle procedure attuative previsti dalla norma e dal decreto ministeriale.

  • art. 5 decreto interministeriale 24.5.2012

    istanza alle Regioni ... graduatoria ... comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ... presupposto per fruire del credito d'imposta

    la Corte evidenzia che la fruizione del credito richiede la presentazione dell'istanza regionale, la verifica di ammissibilità, l'inserimento in graduatoria e la comunicazione di accoglimento dell'istanza.

  • art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018

    La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti ... od della prima rata entro il 31 maggio 2019

    la sola presentazione dell'istanza di definizione agevolata non basta; occorre anche il pagamento dovuto per perfezionare la procedura.

  • art. 7 Statuto del contribuente

    la sua invocazione come parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione è stata ritenuta infondata, poiché i requisiti di ammissibilità del ricorso sono disciplinati dal codice di procedura civile.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    non è norma che regoli i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; l'eccezione fondata su di essa è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la Corte ritiene corretta la formulazione del motivo come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    in materia di agevolazioni tributarie l'onere di provare tutti i presupposti del beneficio grava su chi lo invoca.

  • art. 2359 c.c.

    richiamato dal decreto attuativo per il calcolo dell'incremento occupazionale al netto delle diminuzioni presso società controllate o collegate.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni tributarie, il contribuente che intende avvalersi del beneficio deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla norma agevolativa e dalla disciplina attuativa, non essendo sufficiente la prova di un solo requisito isolato.
  • Quando la fruizione del credito d'imposta è subordinata a una procedura amministrativa articolata, la presentazione dell'istanza, l'eventuale graduatoria e la comunicazione di accoglimento costituiscono passaggi essenziali e non surrogabili da mere allegazioni sull'effettività delle assunzioni.
  • In cassazione, l'eccezione di inammissibilità del ricorso deve confrontarsi con le regole del codice di procedura civile; norme sostanziali o di settore non possono essere invocate per contestare i requisiti formali dell'impugnazione.
  • La definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona solo con il concorso della domanda e del pagamento previsto dalla legge; in mancanza della prova del versamento dovuto, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
  • Il giudice di merito che riconosca un'agevolazione fiscale deve verificare in modo completo l'intera fattispecie normativa, non potendo limitarsi alla sola sussistenza del requisito economico o fattuale più evidente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.