Cassazione Civile, Ordinanza n. 35586/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la spettanza, per l'anno d'imposta 2009, delle detrazioni per il cosiddetto "cuneo fiscale" previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997 a favore della società che svolgeva il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'Agenzia delle entrate sosteneva che la società operasse in un regime sostanzialmente concessorio e di privativa, con remunerazione a tariffa imposta agli utenti finali, sicché ricorrevano le condizioni che escludono il beneficio fiscale. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 11 citato, in relazione alla disciplina del servizio pubblico locale e dei rifiuti, assumendo che la CTR avesse erroneamente negato la natura concessoria del rapporto. Con il secondo motivo censurava ancora la violazione delle norme fiscali e di settore, insistendo sulla sussistenza sia del carattere concessorio sia della remunerazione tariffaria. Con il terzo motivo, subordinato, deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero addossato all'Ufficio l'onere di provare i fatti impeditivi del beneficio, mentre la società avrebbe dovuto dimostrare i presupposti dell'esenzione o riduzione. La società contribuente resistette con controricorso, sostenendo di aver prestato il servizio tramite gara, con remunerazione a carico dell'amministrazione e quindi con caratteristiche dell'appalto, non della concessione, e che comunque l'Ufficio non aveva dimostrato i requisiti ostativi al beneficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, aveva stabilito che il servizio di raccolta rifiuti era stato affidato a seguito di gara, a ribasso d'asta, con remunerazione a carico dell'amministrazione, la quale sopportava il rischio di recuperare solo parzialmente il costo sugli utenti finali: elementi incompatibili con la concessione in senso tecnico. Ha inoltre osservato che, nel regime TARSU allora vigente, una quota del costo del servizio poteva legittimamente restare a carico del Comune e che, in concreto, i Comuni avevano deliberato una ripartizione di spesa coerente con tale disciplina. È stato respinto anche il terzo motivo, poiché la società aveva provato i fatti costitutivi del diritto al beneficio e l'Ufficio non aveva fornito prova sufficiente della natura concessoria e tariffaria del rapporto; pertanto il riparto dell'onere probatorio era stato correttamente applicato. La Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza dell'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997
La detrazione per il cuneo fiscale non spetta quando il servizio sia svolto in regime di concessione e di remunerazione a tariffa; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso concreto.
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 446/1997
La disciplina agevolativa va esclusa solo al ricorrere dei presupposti normativi ostativi; la prova di tali presupposti non era stata fornita dall'Ufficio.
art. 21 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la configurabilità della privativa/concessione nel servizio rifiuti.
artt. 177, 183 e 202 d.lgs. n. 152/2006
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi della natura concessoria del servizio.
artt. 58, 61, 64, 65 d.lgs. n. 507/1993
Richiamati per la disciplina TARSU e della ripartizione del costo del servizio tra amministrazione e contribuenti.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del servizio e della tariffa rifiuti.
art. 238 d.lgs. n. 156/2006
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della tariffa e del servizio rifiuti.
artt. 112, 113 e 117 d.lgs. n. 267/2000
Richiamati dalla ricorrente quale disciplina dei servizi pubblici locali e della loro gestione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ritenuto correttamente ripartito l'onere della prova: la contribuente aveva offerto prova dei fatti costitutivi del beneficio e l'Ufficio non aveva provato i fatti ostativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, soggetta a prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione di una agevolazione fiscale collegata al settore dei servizi pubblici locali, non basta richiamare in astratto la disciplina del servizio: occorre dimostrare in concreto la sussistenza congiunta dei presupposti normativi ostativi, qui la concessione e la remunerazione a tariffa.
- La qualificazione del rapporto come concessione o appalto dipende dagli elementi sostanziali dell'affidamento: se il servizio è affidato a seguito di gara, con corrispettivo posto a carico dell'amministrazione e assunzione del rischio contrattuale dell'esecutore, la fattispecie è compatibile con l'appalto e non con la concessione traslativa.
- Nel giudizio tributario, chi invoca il beneficio deve provare i fatti costitutivi del diritto, ma l'Ufficio che contesta la spettanza dell'agevolazione deve provare i fatti ostativi specificamente allegati; se tale prova manca, la pretesa impositiva non può essere mantenuta.
- Le valutazioni di fatto sulla concreta struttura del rapporto di affidamento e sulla modalità di remunerazione del servizio, una volta congruamente motivate dal giudice di merito, non sono sindacabili in cassazione sotto il profilo della sola violazione di legge.
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