Cassazione Civile, Ordinanza n. 32745/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inesistente l'appello perché notificato a mezzo PEC. Con un unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che tale norma dovesse essere letta insieme all'art. 149-bis c.p.c. e alla legge n. 53/1994, come modificata, così da ritenere valida la notifica via PEC nel processo tributario a decorrere dal 24 maggio 2013. In subordine ha sostenuto che, comunque, la notifica non poteva considerarsi inesistente ma solo nulla, quindi sanabile ex art. 156 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la notificazione a mezzo PEC è consentita solo quando è operativa la disciplina del processo tributario telematico e nei limiti temporali e territoriali previsti dalle norme tecniche attuative. Poiché nel caso concreto la notifica era avvenuta in un momento in cui tale disciplina non era ancora applicabile nel distretto interessato, la notifica dell'appello doveva considerarsi giuridicamente inesistente e non sanabile. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inesistenza dell'appello resa dal giudice di merito. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
usato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per censurare l'interpretazione delle norme processuali tributarie
versione ratione temporis vigente
nel testo applicabile al caso non prevedeva la notificazione degli atti processuali tributari a mezzo PEC, ma solo le comunicazioni di segreteria
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non estensibile al processo tributario al di fuori delle specifiche previsioni
la disciplina della notificazione via PEC degli atti civili non è applicabile al processo tributario se non nei casi espressamente regolati
invocato dalla ricorrente per sostenere la sanabilità della nullità; la Corte esclude la sanatoria perché la notificazione è inesistente, non nulla
d.m. 30 giugno 2016
per la Regione Abruzzo le disposizioni tecniche del processo tributario telematico si applicano dal 15 ottobre 2016
consente notificazioni e depositi telematici tra le parti secondo il d.m. 163/2013 e i decreti attuativi; la sua operatività dipende dall'entrata in vigore della disciplina tecnica del PTT
richiamato per l'applicazione del codice di procedura civile solo in quanto compatibile con il rito tributario
art. 8, comma 4, lett. d)
citato come fonte dell'introduzione dell'art. 149-bis c.p.c.
richiamata come legge di conversione del d.l. 193/2009 nel testo del ricorso
art. 16-quater, comma 1, lett. d)
richiamato come intervento modificativo della legge n. 53/1994 in tema di notifiche telematiche
richiamata come legge di conversione del d.l. 179/2012 e, nel dispositivo, come legge che ha modificato l'art. 13 d.P.R. 115/2002
conferma che il regolamento PEC non si applica all'uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario
la disciplina delle notifiche via PEC del processo civile non è applicabile al processo tributario fuori dalle ipotesi espressamente previste
l'equiparazione tra trasmissione telematica e notificazione a mezzo posta opera solo salvo diversa disposizione di legge; qui è esclusa da una disciplina speciale
ha riformato il contenzioso tributario e introdotto la disciplina dell'art. 16 bis, ma con decorrenza subordinata ai decreti attuativi
rinvia a decreti ministeriali per le regole tecniche-operative del processo tributario telematico
d.m. 4 agosto 2015
ha previsto le specifiche tecniche per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario
la riforma entra in vigore dal 1° gennaio 2016, ma l'applicazione dell'art. 16-bis, comma 3, è differita alle decorrenze previste dai decreti attuativi
richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
richiamato come norma che rinvia alle modalità di notifica dell'art. 16 del decreto
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione degli atti a mezzo PEC non è liberamente utilizzabile in via generale, ma solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina speciale e quando sia operativa la concreta attuazione del processo tributario telematico.
- Se la notifica via PEC è compiuta al di fuori dell'ambito normativamente consentito, essa è giuridicamente inesistente e non semplicemente nulla; di conseguenza non può essere sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- Le norme che prevedono decadenze e termini di impugnazione devono essere interpretate in senso stretto: non è possibile estendere analogicamente modalità di notifica idonee a far decorrere il termine breve quando la legge non le contempla per il rito tributario.
- Nel rito tributario, le disposizioni del codice di procedura civile operano solo in quanto compatibili e non possono sovrapporsi alla disciplina speciale delle notifiche e dei depositi telematici.
- La decorrenza effettiva delle regole del processo tributario telematico dipende non solo dalla norma primaria, ma anche dai decreti e dalle specifiche tecniche attuative che ne rendono operativo l'uso nel singolo ambito territoriale.
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