Cassazione Civile, Ordinanza n. 18387/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 relativo a un terreno edificabile di circa 12.000 mq, posseduto pro quota dal contribuente nel territorio comunale. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’accertamento solo entro il valore di 90 euro/mq, riducendolo rispetto ai 140 euro/mq indicati dal Comune. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha riproposto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, sostenendo che il criterio del valore venale lascierebbe eccessiva discrezionalità ai Comuni e dovrebbe invece essere vincolato a parametri oggettivi e scientificamente verificabili; 2) ha dedotto violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell’ente locale, sostenendo che il Comune non potesse stare in giudizio tramite il funzionario responsabile dell’ufficio tributi; 3) ha contestato la motivazione dell’avviso, assumendo che il Comune non avesse prodotto i riferimenti esterni richiamati e che non potessero essere utilizzati né le sentenze di altri giudizi né valori non passati in giudicato; 4) ha lamentato violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere della prova della maggiore base imponibile gravasse sul Comune; 5) ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, perché la CTR avrebbe determinato il valore dell’area in 90 euro/mq senza adeguati parametri e senza considerare la perizia di parte. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta nullità della sentenza per motivazione apparente o omesso esame del fatto decisivo relativo al valore venale dell’area, sostenendo che il valore di 140 euro/mq fosse congruo alla luce della delibera comunale e di un atto di compravendita comparabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, affermando che il criterio del valore venale in comune commercio, ancorato a parametri normativi oggettivi, non è arbitrario né irragionevole. Ha dichiarato infondato il motivo sulla rappresentanza dell’ente locale, richiamando la disciplina speciale del processo tributario e la possibilità per il Comune di stare in giudizio tramite il funzionario responsabile del tributo. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione dell’avviso perché non autosufficiente e comunque non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, che aveva riconosciuto sufficiente il richiamo alla delibera tariffaria comunale e ai parametri di stima. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’onere della prova e alla valutazione del valore venale, osservando che la CTR aveva correttamente posto a carico del Comune la dimostrazione della base imponibile e aveva motivato adeguatamente la propria stima, senza che la Cassazione possa sostituire una nuova valutazione di merito. Ha infine respinto anche il ricorso incidentale del Comune, perché volto anch’esso a una rivisitazione del giudizio estimativo, preclusa in sede di legittimità, e perché la motivazione della CTR non era né apparente né inesistente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
«il valore e' costituito da quello venale in Comune commercio al 1^ gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»
La disposizione individua un criterio legale, obiettivo e non arbitrario per la base imponibile delle aree edificabili, fondato sul valore venale in comune commercio e su parametri normativamente predeterminati.
art. 53 Cost.
Il prelievo sulle aree edificabili è ricondotto alla capacità contributiva espressa dal valore di mercato del bene.
art. 3 Cost.
Non è violato il principio di eguaglianza, perché tutti i proprietari di aree edificabili sono assoggettati al medesimo criterio legale di valutazione.
art. 23 Cost.
Non vi è violazione della riserva di legge, poiché il Comune applica un parametro stabilito dalla legge statale e non introduce criteri autonomi.
art. 11, comma 3, d.lgs. 546/1992
L’ente locale può stare in giudizio nel processo tributario anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi o il titolare della posizione organizzativa competente.
art. 1, comma 692, L. 147/2013
Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo, al quale sono attribuiti anche i poteri di rappresentanza in giudizio nelle controversie relative al tributo stesso.
L’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e necessari a preservarne il diritto di difesa.
L’onere di dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva, compresa la base imponibile, grava sull’amministrazione che emette l’atto.
La doglianza non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del valore del bene in sede di legittimità.
La motivazione è nulla solo se del tutto mancante o meramente apparente; non basta la sua pretesa insufficienza o concisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, è censurabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non la mera insufficienza motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- In tema di IMU sulle aree edificabili, la base imponibile va determinata secondo il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, valorizzando parametri oggettivi quali ubicazione, indice edificatorio, destinazione urbanistica, oneri di adattamento e prezzi di mercato comparabili.
- La previsione legale del valore venale come criterio di stima non è costituzionalmente sospetta, perché costituisce indice di capacità contributiva idoneo e non arbitrario, compatibile con gli artt. 3, 23 e 53 Cost.
- Nel processo tributario l’ente locale può validamente stare in giudizio tramite il funzionario responsabile del tributo o il dirigente dell’ufficio tributi, secondo la disciplina speciale che prevale sulla regola generale del TUEL.
- L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando richiama un atto comunale conoscibile e indica i criteri di stima utilizzati; l’obbligo di allegazione riguarda solo documenti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente.
- L’onere di provare la maggiore base imponibile spetta all’ente impositore, ma il giudice di merito, nel giudizio tributario di impugnazione-merito, può determinare autonomamente il valore del bene sulla base degli elementi acquisiti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito estimativo del bene; la censura sulla motivazione è ammissibile solo se la motivazione sia radicalmente mancante o apparente, non quando sia semplicemente ritenuta insufficiente.
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