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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32371/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il fondo impugnava un avviso di accertamento in rettifica con cui l’ente impositore gli aveva contestato una maggiore IMU per l’anno 2013, negando l’esenzione rivendicata. In primo e secondo grado la pretesa era stata confermata sul presupposto che mancassero sia un sufficiente supporto motivazionale del ricorso introduttivo del contribuente, sia soprattutto i requisiti per l’esenzione: la CTR aveva ritenuto, da un lato, che l’attività previdenziale del fondo non fosse assimilabile alla previdenza obbligatoria contemplata dalla disciplina agevolativa; dall’altro, che lo statuto non contenesse le clausole richieste per qualificare l’ente come non commerciale e per attribuire rilevanza alle attività svolte con modalità non commerciali. Nel ricorso per cassazione il fondo deduceva due censure: 1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre a violazione della disciplina sulla motivazione degli avvisi tributari, perché la CTR non si sarebbe pronunciata sul vizio di motivazione dell’avviso, che a dire del ricorrente non esplicitava le ragioni del diniego dell’esenzione dopo che il contribuente aveva già rappresentato all’ente il proprio diritto al beneficio; 2) violazione della norma esentativa IMU/ICI e falsa applicazione del regolamento attuativo, perché la CTR avrebbe illegittimamente distinto tra previdenza obbligatoria e altre forme di previdenza, mentre la norma agevolativa non conterrebbe tale distinzione, e avrebbe inoltre applicato indebitamente i requisiti dello statuto previsti dal d.m. n. 200 del 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la prima doglianza, affermando che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato perché conteneva i dati essenziali della pretesa tributaria e che, in materia di esenzioni, non incombe sull’ente impositore l’onere di indicare nella motivazione dell’atto le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile agevolazione astrattamente invocabile, essendo invece il contribuente a dover dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta. Ha dichiarato non superabile il vaglio di ammissibilità anche della seconda censura, rilevando che la decisione impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: la natura dell’attività previdenziale del fondo e la mancanza nello statuto dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per gli enti non commerciali. Poiché il ricorso non aveva efficacemente censurato entrambe le rationes, e in particolare non aveva attinto la seconda, il ricorso è stato respinto integralmente, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte non ravvisa la violazione perché la motivazione dell’avviso e la ripartizione degli oneri in tema di esenzione non imponevano una specifica presa di posizione su ogni possibile causa di esenzione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale dedotto per omessa pronuncia/nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione di legge invocato per entrambe le censure.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell’avviso di accertamento tributario.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente come norma generale sulla motivazione degli atti tributari.

  • art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 1992

    È la norma esentativa centrale; la Corte ribadisce che richiede sia il requisito soggettivo dell’ente non commerciale sia quello oggettivo della destinazione esclusiva dell’immobile ad attività tassativamente indicate svolte con modalità non commerciali.

  • art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23 del 2011

    Norma di richiamo dell’esenzione ICI/IMU; la Corte la considera base del rinvio alla disciplina agevolativa previgente.

  • art. 73, comma 1, lett. c), TUIR

    Serve a individuare i soggetti che possono beneficiare dell’esenzione, se enti non commerciali.

  • art. 3 D.M. n. 200 del 2012

    Stabilisce i requisiti generali degli enti non commerciali; la Corte li richiama come condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività con modalità non commerciali.

  • art. 4 D.M. n. 200 del 2012

    È richiamato insieme all’art. 3 per i requisiti di settore e generali utili a qualificare l’attività come non commerciale.

  • art. 9, comma 6-ter, D.L. n. 174 del 2012

    La Corte richiama il rinvio a questo decreto come fonte della rilevanza dei requisiti regolamentari per qualificare le attività come non commerciali.

  • D.M. n. 200 del 2012

    È il regolamento attuativo che definisce le modalità non commerciali e i requisiti soggettivi e oggettivi per l’esenzione.

  • art. 91-bis D.L. n. 1 del 2012

    La Corte lo ricostruisce come norma che ha riformulato l’esenzione, introducendo l’ulteriore requisito dello svolgimento con modalità non commerciali e la disciplina dell’utilizzo promiscuo degli immobili.

  • art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 504 del 1992

    È richiamato dalla Corte per affermare che la motivazione degli avvisi non impone l’indicazione di tutte le possibili esenzioni astrattamente applicabili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per la disciplina del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di avvisi di accertamento tributario, la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente an e quantum; non è richiesto che l’ente impositore confuti in modo espresso ogni possibile esenzione astrattamente invocabile.
  • Quando il contribuente deduce un’esenzione d’imposta, l’onere di allegare e provare i relativi presupposti grava su di lui; la motivazione dell’atto non deve contenere, per ciascuna agevolazione astrattamente astratta, un’espressa confutazione delle ragioni del mancato riconoscimento.
  • L’esenzione IMU/ICI per gli enti non commerciali richiede cumulativamente il requisito soggettivo dell’ente e quello oggettivo della destinazione esclusiva dell’immobile ad attività tassativamente indicate, svolte con modalità non commerciali.
  • Ai fini dell’esenzione per enti non commerciali, rilevano i requisiti generali previsti dalla normativa regolamentare attuativa, inclusi il divieto di distribuzione di utili, l’obbligo di reinvestimento e l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
  • Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e il ricorso per cassazione non le censura tutte, il ricorso è inammissibile o comunque destinato al rigetto per difetto di interesse, poiché la decisione resterebbe sorretta dalla ratio non impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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