Cassazione Civile, Ordinanza n. 18874/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, a seguito di indagine finanziaria sui conti correnti intestati al contribuente, recuperava a tassazione per l’anno 2003 redditi di capitale e redditi diversi. La C.T.R. Lombardia, in riforma parziale della decisione di primo grado, confermava diverse riprese e ne riformava altre, ritenendo non adeguatamente provate alcune giustificazioni offerte dal contribuente. In cassazione il contribuente proponeva sette motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale dell’Ufficio per mancanza di specificità; 2) vizio di motivazione e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per avere la C.T.R. confermato alcune riprese senza spiegare le ragioni; 3) violazione delle norme fiscali sui redditi di capitale e sulle plusvalenze in relazione alla ripresa n. 1, sostenendo che le cessioni di partecipazioni non avevano prodotto imponibile perché effettuate a prezzo inferiore al valore rivalutato; 4) violazione delle norme sui redditi di partecipazione e trasparenza, con riferimento a somme versate da un terzo su conto del contribuente, sostenendo che si trattasse di movimenti finanziari e non di redditi di capitale; 5) violazione delle norme sui redditi diversi e sulla tassazione alla fonte, con riguardo a due cessioni di usufrutto su partecipazioni; 6) vizio motivazionale e violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sui redditi di capitale, in relazione a una gestione patrimoniale presso un intermediario, deducendo che l’intermediario aveva rettificato la propria comunicazione e che le somme provenivano da disponibilità non imponibili; 7) vizio motivazionale e violazione delle norme sui redditi diversi, in relazione a una somma versata da un terzo acquirente sul conto del fratello del contribuente, sostenendo che si trattasse di una movimentazione finanziaria internamente giustificata da rapporti di credito/debito tra fratelli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il sesto e il settimo motivo; ha accolto il secondo motivo limitatamente al vizio di motivazione della sentenza d’appello per le riprese nn. 1, 2, 6 e 7, rilevando che la C.T.R. si era limitata ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado senza indicare le ragioni della conferma; ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia non è configurabile, secondo la giurisprudenza richiamata, su questioni processuali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di nullità per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di motivazione, ma la Corte distingue tra censure fondate e non fondate in base all’effettiva presenza di motivazione nella sentenza impugnata.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico della decisione.
È richiamato in relazione alla rivalutazione delle partecipazioni e alla dedotta insussistenza di plusvalenza imponibile.
artt. 41, 81 e 82 d.P.R. 917/1986 (vecchio testo)
Sono invocati dal ricorrente per contestare la qualificazione reddituale delle operazioni su partecipazioni e somme versate sui conti.
È richiamato con riferimento alla disciplina fiscale delle operazioni contestate.
È richiamato per sostenere la tassazione alla fonte del reddito diverso derivante dalla cessione dell’usufrutto su partecipazioni.
È invocato insieme al principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente, ma la censura è ritenuta generica.
art. 1 d.P.R. 917/1986 (vecchio testo)
È richiamato per contestare la rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie.
art. 41 d.P.R. 917/1986 (vecchio testo)
È richiamato per la qualificazione dei redditi di capitale, ma la relativa doglianza è ritenuta infondata o generica a seconda del motivo.
art. 81, lett. l, d.P.R. 917/1986 (vecchio testo)
È richiamato per la qualificazione di una somma come reddito diverso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la sentenza d’appello deve esporre le ragioni della conferma o riforma della decisione di primo grado: la mera adesione acritica al precedente decisum integra vizio di motivazione quando non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
- L’omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda o eccezione rilevante; secondo l’indirizzo richiamato, il vizio non è configurabile con riguardo a questioni processuali.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l’insufficienza o l’inattendibilità della prova offerta dal contribuente per giustificare movimentazioni bancarie, tale valutazione non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- Le censure che prospettano violazioni di legge devono confrontarsi con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: se la doglianza presuppone una diversa ricostruzione fattuale non consentita in sede di legittimità, la censura è infondata.
- In materia di indagini finanziarie, la qualificazione fiscale delle movimentazioni deve essere valutata alla luce della prova del loro titolo e della loro effettiva natura reddituale; tuttavia, la deduzione di un differente inquadramento giuridico non può superare un accertamento di fatto già congruamente motivato.
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