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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18703/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria, dopo aver acquisito documentazione bancaria e averla sottoposta a contraddittorio preventivo, rideterminava nei confronti di una società immobiliare la pretesa fiscale ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. La società impugnava l'atto sostenendo l'illegittimità dell'accertamento, negando la veridicità dei contratti preliminari acquisiti e affermando che il prezzo effettivo di vendita fosse quello riportato negli atti definitivi di compravendita. La CTP respingeva il ricorso del contribuente; la CTR, in riforma, riteneva che i preliminari acquisiti tramite banca, essendo stati disconosciuti e oggetto di querela di falso, non potessero fondare da soli la ripresa a tassazione e che l'Ufficio avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini, non essendo sufficiente la divergenza tra valori dichiarati e valori OMI. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 10 L. 212/2000, sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente escluso la valenza presuntiva del materiale indiziario complessivamente valutato e aveva invertito l'onere della prova, che invece gravava sul contribuente una volta che l'Ufficio avesse fondato l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento analitico-induttivo, il giudice di merito non può limitarsi a svalutare uno solo degli elementi posti a base dell'accertamento, ma deve verificare complessivamente se il materiale indiziario offra i requisiti della presunzione semplice ex art. 2729 c.c. e sia idoneo a fondare la ripresa fiscale. Nel caso concreto, la CTR aveva dato rilievo decisivo al disconoscimento dei preliminari senza esaminare in modo analitico e complessivo anche gli altri elementi indicati nell'avviso, come la sproporzione tra mutui erogati e prezzi dichiarati, le perizie estimative bancarie e il disallineamento rispetto ai valori OMI. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutare l'intero compendio indiziario e non un solo elemento isolato.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma che, insieme all'art. 39 d.P.R. 600/1973, disciplina i poteri di rettifica dell'Ufficio ai fini IVA sulla base di elementi presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova si sposta sul contribuente quando l'Ufficio abbia allegato elementi presuntivi idonei a fondare l'accertamento; la CTR lo aveva erroneamente posto a carico dell'Amministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'erronea valutazione delle prove e dei fatti non contestati o disconosciuti.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Richiamato nel motivo di ricorso; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte su tale norma.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio devono essere connotate da gravità, precisione e concordanza; se tali requisiti sussistono, esse costituiscono prova completa e impongono al contribuente la prova contraria.

Massime di principio

  • Nell'accertamento analitico-induttivo il giudice di merito deve verificare se l'insieme degli elementi raccolti dall'Ufficio integri presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza arrestarsi alla contestazione o all'inattendibilità di uno solo di essi.
  • Quando l'Amministrazione fonda la ripresa su un compendio indiziario che presenti autonomia e coerenza probatoria, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
  • La valutazione giudiziale delle presunzioni richiede un esame analitico e complessivo di tutti gli indizi, con motivazione logicamente coerente; è viziata la decisione che escluda la fondatezza dell'accertamento senza confrontarsi con tutti gli elementi addotti.
  • La divergenza tra prezzo dichiarato e altri dati oggettivi del rapporto economico, come importi dei mutui, stime bancarie e valori di mercato, può costituire un serio indice presuntivo dell'esistenza di corrispettivi non dichiarati.
  • La mera contestazione della documentazione utilizzata dall'Ufficio non neutralizza di per sé la valenza dell'accertamento se residuano ulteriori elementi indiziari idonei a sorreggerlo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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