Cassazione Civile, Ordinanza n. 18702/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva ricostruito in via presuntiva maggiori ricavi ritenuti occultati da una società esercente attività di ristorazione, valorizzando incongruenze contabili e, in particolare, il numero di tovagliette consumate. Nel corso del giudizio di merito era stata emessa anche una cartella di pagamento provvisoria collegata all’atto impositivo. La CTP aveva rideterminato il maggior imponibile, e la CTR aveva confermato la decisione di primo grado. La società ricorrente per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per totale omessa motivazione sul rigetto dell’appello incidentale, con violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe valutato la prova sulla effettiva quantità di tovagliette consumate nel 2005; 3) motivazione manifestamente contraddittoria e incomprensibile. L’Agenzia delle Entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando: 1) extrapetizione e violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992; 2) violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, contestando l’annullamento della cartella provvisoria. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi del ricorso principale, rilevando che la CTR aveva in realtà condiviso la ricostruzione del numero di tovagliette effettuata dai giudici di merito e dall’Ufficio, sulla base anche dei dati forniti dalla stessa contribuente e delle fatture di acquisto/rimanenze, sicché non vi era alcuna omissione di motivazione né omesso esame del fatto decisivo. Ha inoltre escluso la sussistenza della dedotta motivazione contraddittoria, osservando che la censura non coglieva il reale contenuto della decisione. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR si era limitata a confermare la sentenza di primo grado e la doglianza di extrapetizione non era stata utilmente dedotta nei gradi di merito; il secondo motivo è stato respinto, poiché la cartella provvisoria è legittimamente fondata sull’atto impositivo presupposto e, quando questo venga modificato o annullato in sede contenziosa, l’Amministrazione e il giudice devono conformarsi alla statuizione giudiziale, con conseguente necessità di sgravio o riedizione della pretesa in misura coerente con l’accertamento residuo. In definitiva, la Corte ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale, compensando le spese per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso principale della società contribuente e il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi della contribuente sulla motivazione della sentenza d’appello e sull’omesso esame della prova relativa alle tovagliette, osservando che la CTR aveva implicitamente e logicamente disatteso la tesi difensiva facendo proprie le valutazioni del primo giudice. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale per difetto di pertinenza e perché non prospettabile come vizio della sentenza d’appello conforme alla decisione di primo grado; ha infine respinto il secondo motivo dell’Ufficio, affermando che la cartella provvisoria perde il proprio fondamento nella misura in cui l’atto impositivo presupposto venga ridotto in giudizio, con conseguente necessità di adeguamento dell’iscrizione a ruolo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell’obbligo della ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente la rettifica del reddito d’impresa sulla base di presunzioni e di incongruenze contabili, quando l’Ufficio ritenga occultati maggiori ricavi.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze del processo tributario, in collegamento con l’art. 36.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere esistente e intellegibile; la sua assenza o apparenza integra nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro del vizio di nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
art. 342 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla reale ratio della decisione impugnata.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
norma sull’appello nel processo tributario, richiamata nel motivo incidentale.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
disciplina la riscossione frazionata del tributo nelle more del processo tributario; la cartella provvisoria deve adeguarsi all’esito della lite sull’atto presupposto.
art. 15, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
consente l’iscrizione a ruolo e la riscossione provvisoria in base ad accertamenti non definitivi, con misura correlata alla fase contenziosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza non è nulla per omessa motivazione se dal complesso della decisione emerge in modo логicamente compatibile che il giudice abbia esaminato e disatteso la tesi dell’appellante, anche senza confutare puntualmente ogni singolo argomento difensivo.
- L’omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove: la scelta tra più risultanze probatorie resta riservata al giudice di merito, purché la motivazione indichi le ragioni della preferenza accordata a una fonte di prova.
- Una motivazione è contraddittoria solo se il ragionamento decisorio si presenta internamente incoerente sul punto effettivamente decisivo; non basta che la parte selezioni passaggi della sentenza letti fuori dal loro contesto complessivo.
- La cartella di pagamento provvisoria emessa in pendenza di giudizio trae la propria legittimazione dall’atto impositivo presupposto: se tale atto viene ridotto o annullato in sede contenziosa, l’Amministrazione deve conformarsi alla decisione e ricalcolare la pretesa, non potendo mantenere integra una riscossione fondata su un titolo parzialmente caducato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18703/2022 del 10/06/2022
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18704/2022 del 10/06/2022
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18705/2022 del 10/06/2022
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18706/2022 del 10/06/2022
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18707/2022 del 10/06/2022
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18748/2022 del 10/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →