Cassazione Civile, Ordinanza n. 18707/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società cessionaria, chiamata a rispondere in solido dell'IVA non versata dalla società cedente per cessioni di autoveicoli effettuate, secondo l'Ufficio, a prezzi inferiori al valore normale. La CTR aveva ritenuto la cartella priva di motivazione perché non preceduta da avviso di accertamento o da comunicazione idonea a spiegare le ragioni della pretesa e aveva ritenuto che spettasse all'Amministrazione provare i presupposti dell'art. 60-bis d.P.R. 633/1972. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 60-bis, comma 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la cartella diretta al cessionario non richiede un previo avviso di accertamento o bonario; 2) violazione dell'art. 60-bis, comma 3, d.P.R. 633/1972, dell'art. 2728 c.c. e dell'art. 2697 c.c., perché l'onere di provare che il prezzo fosse inferiore al valore normale gravava sul cessionario a fronte di una presunzione legale relativa; 3) omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato che in giudizio era stata prodotta una comunicazione del 30 luglio 2009 con cui la società era stata informata dell'avviso di liquidazione emesso nei confronti della cedente e del possibile ruolo per responsabilità solidale.
La decisione
La Corte ha accolto tutti i motivi, esaminandoli unitariamente. Ha affermato che, in tema di art. 60-bis d.P.R. 633/1972, la cartella al cessionario non richiede un'attività accertativa nei suoi confronti, perché l'obbligazione solidale nasce dal fatto dell'omesso versamento dell'imposta da parte del cedente; tuttavia, ai fini del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione, rileva che l'Amministrazione aveva comunque inviato una comunicazione preventiva contenente gli elementi essenziali della pretesa. Ha inoltre ritenuto errata la ripartizione dell'onere probatorio operata dalla CTR, perché l'art. 60-bis configura una presunzione legale relativa: se l'Ufficio contesta il prezzo inferiore al valore normale, il cessionario deve fornire la prova contraria, dimostrando che la divergenza di prezzo dipende da eventi o situazioni oggettive o da specifiche disposizioni di legge e non dall'omesso pagamento dell'imposta. Ne è conseguita la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 60-bis d.P.R. 633/1972, all'art. 2728 c.c. e all'art. 2697 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella comunicazione preventiva prodotta in giudizio
art. 60-bis, d.P.R. n. 633/1972
configura una solidarietà passiva dell'acquirente per l'IVA non versata dal cedente; non richiede una previa attività accertativa nei confronti del cessionario; opera come presunzione legale relativa, con onere della prova contraria a carico del cessionario
richiamato per qualificare la disciplina come presunzione legale relativa, che sposta l'onere della prova sulla parte gravata dalla presunzione
la sua violazione ricorre quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella tenuta secondo le regole legali; nella fattispecie l'onere della prova contraria spettava al cessionario
art. 60-bis, d.P.R. n. 633/1972
l'Amministrazione può soddisfare l'esigenza di tutela del diritto di difesa del cessionario se, pur non essendovi obbligo, lo ha previamente informato con una comunicazione contenente gli elementi essenziali della pretesa
Massime di principio
- In tema di responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis d.P.R. 633/1972, la cartella di pagamento può essere emessa senza un previo avviso di accertamento nei confronti del cessionario, perché questi non è soggetto passivo principale dell'imposta.
- La tutela del diritto di difesa è assicurata se il cessionario sia stato previamente informato, anche con una comunicazione non necessaria per legge, degli elementi essenziali della pretesa e delle ragioni dell'assunto fiscale.
- La disciplina dell'art. 60-bis d.P.R. 633/1972 integra una presunzione legale relativa: una volta contestato dall'Amministrazione il prezzo inferiore al valore normale e l'omesso versamento del cedente, spetta al cessionario fornire la prova contraria.
- La prova contraria del cessionario deve essere documentale e deve dimostrare che la minore valorizzazione del bene dipende da circostanze oggettive o da specifiche disposizioni di legge, e non dal mancato pagamento dell'imposta.
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