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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18706/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori redditi, valorizzando versamenti e prelievi sui conti della società e anche movimentazioni bancarie non giustificate sui conti di alcuni soci legati da stretti vincoli di parentela. La società impugnava l'atto deducendo difetto di motivazione, mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie e assenza di prova della riferibilità alla società dei movimenti sui conti dei soci. La CTR, pur ritenendo non necessaria l'allegazione dell'autorizzazione, annullava l'accertamento nel merito perché riteneva non provata l'utilizzazione dei conti dei soci per l'attività sociale. In Cassazione l'amministrazione finanziaria denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che, in caso di società a ristretta base familiare, le movimentazioni sui conti dei soci possono essere imputate alla società sulla base della presunzione legale e che l'onere di provare l'estraneità di tali movimenti grava sul contribuente. La società resistendo eccepiva anche il difetto di mandato dell'Avvocatura dello Stato e proponeva ricorso incidentale condizionato sulla mancata allegazione dell'autorizzazione e sul difetto di motivazione dell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sul mandato all'Avvocatura dello Stato, ha accolto il motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta l'applicazione della presunzione legale in materia di indagini bancarie sui conti dei soci di una società a ristretta base familiare e erronea la decisione della CTR che aveva invertito l'onere della prova. Ha invece rigettato il ricorso incidentale condizionato della società, affermando che la mancata allegazione dell'autorizzazione non comporta inutilizzabilità dei dati acquisiti e che l'avviso era sufficientemente motivato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    consente all'Ufficio di acquisire e utilizzare, ai fini dell'accertamento, i dati bancari rilevanti; nelle società a ristretta base familiare le movimentazioni sui conti dei soci possono essere imputate alla società, gravando su quest'ultima l'onere di provare l'estraneità delle operazioni.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    prevede i poteri di richiesta dei conti bancari e l'utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie anche su conti formalmente intestati a terzi quando vi siano elementi sintomatici idonei a collegarli al contribuente.

  • art. 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    l'Agenzia delle Entrate ha facoltà, e non obbligo, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; se vi si avvale, non occorre una specifica procura per il singolo giudizio.

  • art. 1, comma 2, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso principale è stato formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per escludere che sia stata invertita illegittimamente la distribuzione dell'onere probatorio; in presenza di presunzione legale l'onere di prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per negare la rilevanza del preteso divieto di doppia presunzione in un caso fondato su presunzione legale.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari, l'amministrazione può utilizzare le movimentazioni sui conti intestati ai soci di una società a ristretta base familiare come elementi presuntivi della disponibilità o riferibilità delle somme alla società, quando il vincolo familiare e la struttura sociale rendano plausibile la sovrapposizione tra interessi personali e societari.
  • Nelle società a ristretta base familiare, l'onere di dimostrare che le movimentazioni bancarie sui conti dei soci siano estranee all'attività sociale grava sulla società contribuente, che deve fornire una prova contraria specifica e non limitarsi a contestazioni generiche.
  • Il rapporto di parentela tra i soci, se inserito in una compagine ristretta e accompagnato da movimenti non giustificati, può integrare una presunzione idonea a sostenere l'accertamento, senza che l'Ufficio debba provare ulteriormente l'effettivo utilizzo dei conti dei soci per l'attività della società.
  • Il preteso divieto di doppie presunzioni non impedisce l'utilizzo, ai fini fiscali, di una presunzione legale che impone al contribuente di giustificare le movimentazioni bancarie, anche se l'accertamento trae origine da indizi ulteriori come il legame familiare.
  • In materia tributaria, l'eventuale irregolarità nell'acquisizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta, di regola, inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che la legge preveda espressamente una sanzione di inutilizzabilità o siano coinvolti diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando indica la base fattuale della pretesa, la ricostruzione dei movimenti bancari e il mancato riscontro fornito dal contribuente nella fase del contraddittorio, purché il contenuto consenta di comprendere la ragione della ripresa a tassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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