Cassazione Civile, Ordinanza n. 18705/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori redditi, valorizzando versamenti e prelievi sui conti della società e movimenti bancari non giustificati su conti intestati ai soci, legati da stretti vincoli di parentela. La società ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione, mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie e carenza di prova sulla riferibilità alla società dei movimenti sui conti dei soci. In primo grado il ricorso era stato accolto per l'omessa allegazione dell'autorizzazione; in appello la CTR ha escluso la necessità di tale allegazione, ma ha comunque annullato l'accertamento ritenendo non provata la riferibilità alla società delle movimentazioni dei conti dei soci. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32, commi 1, n. 2 e 7, del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51 del d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse errato nell'imporre all'Ufficio la prova della utilizzazione societaria dei conti dei soci e nell'escludere la portata presuntiva degli elementi derivanti dalla ristretta base familiare. La società ha resistito eccependo anche il difetto di mandato all'Avvocatura dello Stato e ha proposto ricorso incidentale condizionato reiterando le censure su autorizzazione alle indagini bancarie e motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione sulla rappresentanza dell'Agenzia da parte dell'Avvocatura dello Stato, richiamando la facoltà dell'ente di avvalersene senza necessità di procura specifica per il singolo giudizio. Ha poi accolto il ricorso principale dell'Agenzia, affermando che, in presenza di società a ristretta base familiare, le movimentazioni sui conti intestati ai soci possono essere imputate alla società sulla base delle presunzioni desumibili dal rapporto familiare e dalla mancata giustificazione dei movimenti, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità dei conti e delle somme alla propria attività. La Corte ha escluso la necessità per l'Ufficio di provare che i conti dei soci fossero effettivamente utilizzati dalla società e ha ritenuto irrilevante il richiamo al divieto di doppie presunzioni, trattandosi di presunzione legale e non di concatenazione di presunzioni semplici. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale condizionato, poiché la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta inutilizzabilità dei dati acquisiti in materia tributaria e, comunque, nel caso concreto l'autorizzazione risultava indicata nell'avviso; quanto al difetto di motivazione, la Corte ha reputato sufficiente la motivazione dell'accertamento, fondata sui movimenti bancari e sull'esito del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
consente agli Uffici di richiedere copia dei conti e di utilizzare le risultanze bancarie; in presenza di società a ristretta base familiare le movimentazioni sui conti dei soci possono fondare una presunzione di riferibilità alla società, con onere della prova contraria a carico del contribuente
attribuisce poteri di indagine bancaria all'Amministrazione; l'autorizzazione attiene ai rapporti interni e la sua eventuale irregolarità non determina, di regola, inutilizzabilità dei dati acquisiti
art. 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
l'Avvocatura dello Stato può rappresentare l'Agenzia delle Entrate senza necessità di mandato specifico per il singolo giudizio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto, in dispositivo, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, i conti intestati ai soci di una società a ristretta base familiare possono essere utilizzati dall'Ufficio come elementi presuntivi della capacità reddituale della società, anche quando i conti non siano formalmente intestati al contribuente.
- Il rapporto di stretta parentela tra i soci può costituire un elemento sintomatico idoneo a sorreggere la presunzione di riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie, salvo prova contraria offerta dal contribuente.
- In tale contesto l'onere di dimostrare l'estraneità delle somme movimentate rispetto all'attività societaria grava sulla società contribuente, non sull'Amministrazione finanziaria.
- Il principio del divieto di doppie presunzioni non impedisce di valorizzare una presunzione legale fondata su dati bancari e su elementi sintomatici come i legami familiari, poiché esso riguarda, semmai, la concatenazione di presunzioni semplici.
- La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, poiché tale autorizzazione rileva nei rapporti interni dell'Amministrazione e, in materia tributaria, non opera un generale principio di inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando esplicita la base fattuale della pretesa, indica l'utilizzo dei movimenti bancari e dà conto dell'esito del contraddittorio con il contribuente.
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