Cassazione Civile, Ordinanza n. 18704/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, fondato su movimentazioni bancarie sui conti della società e, soprattutto, su quelli intestati ad alcuni soci legati da stretti vincoli di parentela. La società aveva impugnato l'atto deducendo difetto di motivazione, mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie e insussistenza della prova della riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti dei soci. In appello la CTR aveva ritenuto non necessaria l'allegazione dell'autorizzazione, ma aveva annullato l'accertamento nel merito, perché mancava la prova che i conti dei soci fossero utilizzati per l'attività sociale. In Cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 32, commi 1 nn. 2 e 7, e 7 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva erroneamente invertito l'onere della prova: nelle società a ristretta base familiare le movimentazioni sui conti dei soci possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento e spetta al contribuente dimostrare che esse sono estranee alla società. La società, nel controricorso, contestava la legittimazione del difensore dell'Agenzia e la sufficienza del motivo, proponendo inoltre ricorso incidentale condizionato sul difetto di allegazione dell'autorizzazione e sulla motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza della società sulla rappresentanza dell'Agenzia da parte dell'Avvocatura dello Stato, richiamando la disciplina che consente all'Agenzia di avvalersi del patrocinio erariale senza necessità di specifica procura per il singolo giudizio. Ha poi accolto il ricorso principale dell'Agenzia, affermando che, in presenza di una società a ristretta base familiare, le movimentazioni bancarie dei conti intestati ai soci possono essere utilizzate dall'Ufficio come elementi idonei a fondare la presunzione di ricavi/compensi non dichiarati, e che non spettava all'Amministrazione provare l'utilizzo dei conti da parte della società, bensì alla società dimostrare l'estraneità di tali movimentazioni alla propria attività. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato rigettato: l'omessa allegazione dell'autorizzazione non comporta inutilizzabilità dei dati acquisiti e, nel caso concreto, l'autorizzazione risultava comunque indicata nell'avviso; parimenti, la motivazione dell'accertamento è stata ritenuta sufficiente perché esplicitava la base bancaria della pretesa e l'esito del contraddittorio endoprocedimentale.
Norme richiamate
comma 1, nn. 2 e 7; comma 1, punto 2 e 7
consente all'Ufficio di richiedere dati bancari e di fondare l'accertamento sulle movimentazioni rilevate; nelle società a ristretta base familiare la presunzione opera anche sui conti dei soci, con onere della prova contraria a carico del contribuente.
attribuisce poteri di acquisizione e utilizzo delle risultanze dei conti bancari; l'autorizzazione attiene ai rapporti interni e la sua eventuale mancanza non determina di per sé inutilizzabilità dei dati acquisiti.
art. 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamato per affermare che l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza bisogno di mandato specifico per il singolo giudizio.
art. 1, comma 2, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato.
la censura dell'Agenzia è stata veicolata come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, riferito al ricorso incidentale soccombente.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti intestati formalmente ai soci possono essere utilizzate contro la società quando la compagine è a ristretta base familiare, poiché il vincolo familiare è elemento sintomatico idoneo a sorreggere la presunzione di riferibilità delle somme all'attività sociale.
- In tale ipotesi l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la concreta estraneità delle movimentazioni bancarie rispetto alla società; non è l'Amministrazione a dover provare positivamente l'utilizzo dei conti da parte dell'ente.
- Il divieto di doppia presunzione non impedisce di valorizzare una presunzione legale fondata su elementi indiziari e sulla mancata giustificazione delle movimentazioni da parte del titolare formale del conto.
- L'autorizzazione alle indagini bancarie attiene ai rapporti interni tra uffici e non costituisce, di regola, un requisito la cui mancanza comporti inutilizzabilità degli elementi acquisiti, salvo specifiche preclusioni normative o violazioni di diritti fondamentali.
- L'accertamento è sufficientemente motivato quando indica la base fattuale dell'imposizione, cioè le movimentazioni bancarie contestate, e dà conto dell'esito del contraddittorio preventivo con il contribuente.
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