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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21789/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007. Gli avvisi recuperavano a tassazione maggiori redditi sulla base di elementi tratti dalla c.d. lista Falciani, da cui risultava l’intestazione di un conto corrente presso HSBC Svizzera. Con quattro motivi, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull’irretroattività e sullo statuto del contribuente, per avere ritenuto applicabile retroattivamente l’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009; 2) violazione delle regole sulle prove e sulla confessione, per avere qualificato come confessione stragiudiziale le dichiarazioni rese dal professionista delegato in contraddittorio; 3) violazione delle presunzioni e dell’onere della prova, per mancanza di prova a sostegno della pretesa tributaria; 4) violazione dei principi costituzionali di contraddittorio, difesa e buon andamento, per l’utilizzo dei dati provenienti dalla lista Falciani. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi del d.l. n. 119/2018.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto della regolarità della domanda di definizione agevolata della controversia. Ha posto le spese a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119/2018, e ha escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, richiamando il principio secondo cui, quando la causa di inammissibilità/estinzione sopravviene alla proposizione del ricorso, non ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene validamente una definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione sopravvenuta del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
  • La sopravvenienza della causa estintiva dopo la proposizione del ricorso esclude il presupposto per l’applicazione del doppio contributo unificato.
  • Le censure di legittimità relative a retroattività della norma fiscale, valutazione delle prove, presunzioni e principi costituzionali restano assorbite quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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