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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21700/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva proposto davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, domanda di condanna della società datrice al pagamento di differenze retributive derivanti dal riconoscimento di un inquadramento superiore, nonché di compensi per lavoro domenicale, festivo, notturno e supplementare, del TFR, delle mensilità supplementari e del risarcimento del danno per l'omesso lavaggio della divisa. Il Tribunale di Milano aveva declinato la competenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Napoli. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo, in sostanza, che il rapporto di lavoro era sorto a Milano/Segrate, dove risultava sottoscritto il contratto, e che mancavano elementi idonei a radicare la competenza a Napoli. La resistente ha eccepito l'inammissibilità di alcune deduzioni non svolte in primo grado e ha sostenuto la correttezza della declinatoria di incompetenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ha ritenuto tempestivo e rituale il regolamento di competenza e ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 413, comma 2, c.p.c., la competenza territoriale nelle controversie di lavoro spetta al giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro. Nel caso concreto, la prova documentale acquisita mostrava la sottoscrizione del contratto con riferimento geografico a Segrate, mentre non risultavano elementi sufficienti per ritenere che l'accettazione fosse pervenuta o conosciuta a Napoli nel medesimo contesto di tempo e luogo della sottoscrizione. È stata pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, con termine per la riassunzione della causa davanti a tale ufficio e rinvio al giudice di merito per la regolazione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 380 ter c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per le conclusioni scritte del pubblico ministero nel regolamento di competenza

  • art. 47, secondo comma, c.p.c.

    il regolamento di competenza è stato ritenuto ritualmente proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza

  • art. 413, comma 2, c.p.c.

    nelle controversie di lavoro la competenza per territorio appartiene al giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro

  • artt. 413, 428, 28 e 38 c.p.c.

    richiamati nel loro coordinamento per valutare la ritualità del regolamento di competenza e la disciplina della competenza territoriale nel rito del lavoro

  • art. 1326, comma 1, c.c.

    il meccanismo di conclusione del contratto mediante proposta e accettazione rileva ai fini dell'individuazione del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro solo in mancanza di elementi contrari

  • art. 1335 c.c.

    la presunzione di conoscenza dell'accettazione opera solo se non vi siano elementi per ritenere una conoscenza intervenuta nel medesimo contesto di tempo e luogo della sottoscrizione

Massime di principio

  • Nelle controversie di lavoro, ai fini della competenza territoriale ex art. 413, comma 2, c.p.c., il criterio del luogo in cui è sorto il rapporto va individuato in base agli elementi documentali e fattuali che attestano la conclusione del contratto.
  • Quando il contratto di lavoro risulti sottoscritto da entrambe le parti in un determinato luogo, tale luogo può radicare la competenza territoriale del giudice del lavoro, salvo che risulti provato un diverso luogo di conoscenza dell'accettazione o di perfezionamento del rapporto.
  • L'onere di provare i fatti rilevanti per spostare la competenza territoriale incombe sulla parte che li allega.
  • Il meccanismo di cui agli artt. 1326 e 1335 c.c. sul perfezionamento del contratto mediante proposta e accettazione opera solo in assenza di elementi dai quali desumere che l'accettazione sia stata conosciuta nello stesso contesto di tempo e luogo della sottoscrizione.
  • Nel regolamento di competenza, l'eccezione di inammissibilità per deduzioni non svolte in primo grado non può essere accolta se il ricorso risulta tempestivo e fondato su questioni rilevabili nel quadro normativo applicabile alla competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRetribuzione e TFR
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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